Art. 12 Clausola di salvaguardia per comportamenti coerenti e non coerenti 1. Con riferimento ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della variazione del capitale proprio, relativa ai medesimi periodi d'imposta, derivante dall'applicazione delle disposizioni emanate in attuazione dell'art. 13-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 27 febbraio 2017, n. 19, anche se non coerenti con le stesse. 2. Con riferimento ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della variazione del capitale proprio, relativa ai medesimi periodi d'imposta, derivanti dall'applicazione delle disposizioni diverse da quelle emanate in attuazione dell'art. 13-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 27 febbraio 2017, n. 19, anche se non coerenti con le stesse.