Art. 12 
 
 
         Clausola di salvaguardia per comportamenti coerenti 
                           e non coerenti 
 
  1. Con riferimento ai periodi  d'imposta  precedenti  a  quello  in
corso alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  per  i
quali i termini per il versamento a saldo delle imposte  sui  redditi
sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti  salvi  gli
effetti sulla determinazione della variazione del  capitale  proprio,
relativa ai medesimi periodi d'imposta,  derivante  dall'applicazione
delle  disposizioni  emanate  in  attuazione  dell'art.  13-bis   del
decreto-legge   30   dicembre   2016,   n.   244,   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 27 febbraio 2017,  n.  19,
anche se non coerenti con le stesse. 
  2. Con riferimento ai periodi  d'imposta  successivi  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2010 e fino a  quello  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi  gli  effetti
sulla determinazione della variazione del capitale proprio,  relativa
ai medesimi  periodi  d'imposta,  derivanti  dall'applicazione  delle
disposizioni diverse da quelle emanate in attuazione dell'art. 13-bis
del  decreto-legge  30  dicembre  2016,  n.   244   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 27 febbraio 2017,  n.  19,
anche se non coerenti con le stesse.