Art. 5 Variazioni del capitale proprio 1. La variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 e' costituita dalla somma algebrica, se positiva, tra gli elementi indicati ai successivi commi 2 e 3. 2. Rilevano come elementi positivi della variazione del capitale proprio di cui al comma 1: a) i conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti nonche' quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti; si considera conferimento in denaro la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la societa' nonche' la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale. I conferimenti di cui alla presente lettera eseguiti in attuazione di una delibera di aumento di capitale rilevano se tale delibera e' assunta successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010; b) gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili. 3. Per i soggetti diversi da quelli che svolgono attivita' finanziarie ed assicurative di cui alla sezione K dell'ATECOFIN 2007, ad eccezione delle holding non finanziarie, la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Per titoli e valori mobiliari deve farsi riferimento alla nozione recata dall'art. 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), includendo altresi' le quote di OICR. 4. Rilevano come elementi negativi della variazione del capitale proprio di cui al comma 1 le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti, compresa la riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie effettuato ai sensi dell'art. 2357-bis del codice civile. La riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie effettuato ai sensi dell'art. 2357 del codice civile rileva nei limiti della variazione in aumento formata dagli utili di cui alla lettera b) del comma 2. Negli stessi limiti rilevano gli incrementi del patrimonio netto a seguito di cessione di tali azioni; in tal caso, l'incremento di patrimonio netto che eccede il costo di acquisto delle stesse rileva come variazione in aumento di cui alla lettera a) del comma 2. 5. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dalla rinuncia ai crediti dalla data dell'atto di rinuncia; quelli derivanti dalla compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale dalla data in cui assume effetto la compensazione; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. L'incremento di patrimonio derivante dall'emissione di diritti di opzione (warrant) e di obbligazioni convertibili rileva dall'esercizio in cui viene esercitata l'opzione. L'incremento di patrimonio netto derivante da finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci a favore delle societa' di cui all'art. 2 non assume rilevanza ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui alla lettera a) del comma 2. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. 6. Ai fini del comma 2 si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione nonche' quelle formate con utili realmente conseguiti che, per disposizioni di legge, sono o divengono non distribuibili ne' utilizzabili ad aumento del capitale sociale ne' a copertura di perdite; nell'esercizio in cui viene meno la condizione dell'indisponibilita', assumono rilevanza anche le riserve non disponibili formate successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. 7. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui alla lettera b) del comma 2 sono rilevanti le seguenti ipotesi di rettifiche operate in sede di prima adozione dei principi contabili: a) eliminazione di costi di ricerca e pubblicita' non piu' capitalizzabili; b) utilizzo del criterio del costo ammortizzato. 8. Non assumono rilevanza ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui alla lettera b) del comma 2 le riserve formate con utili: a) derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati; b) derivanti da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d'azienda o di rami d'azienda. 9. Per le imprese e le stabili organizzazioni di imprese non residenti le rettifiche fiscali effettuate in dichiarazione al fine di adeguare il fondo di dotazione al valore fiscalmente congruo ai sensi dell'art. 152 comma 2 del TUIR rilevano esclusivamente nel limite di tale valore e solo per il periodo d'imposta in cui le stesse vengono operate. 10. Per le imprese e le stabili organizzazioni di imprese non residenti costituite successivamente al 31 dicembre 2010 si assume come incremento anche il patrimonio di costituzione o il fondo di dotazione, per l'ammontare derivante da conferimenti in denaro.