Art. 5 
 
 
                   Variazioni del capitale proprio 
 
  1. La variazione in aumento del capitale proprio rispetto a  quello
esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31  dicembre  2010
e' costituita dalla somma algebrica, se positiva,  tra  gli  elementi
indicati ai successivi commi 2 e 3. 
  2. Rilevano come elementi positivi della  variazione  del  capitale
proprio di cui al comma 1: 
    a) i conferimenti in  denaro  versati  dai  soci  o  partecipanti
nonche' quelli versati per acquisire  la  qualificazione  di  soci  o
partecipanti;  si  considera  conferimento  in  denaro  la   rinuncia
incondizionata dei soci al  diritto  alla  restituzione  dei  crediti
verso la societa' nonche' la compensazione dei  crediti  in  sede  di
sottoscrizione di aumenti del capitale. I conferimenti  di  cui  alla
presente lettera eseguiti in attuazione di una delibera di aumento di
capitale  rilevano  se  tale  delibera  e'  assunta   successivamente
all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010; 
    b) gli utili accantonati  a  riserva,  ad  esclusione  di  quelli
destinati a riserve non disponibili. 
  3.  Per  i  soggetti  diversi  da  quelli  che  svolgono  attivita'
finanziarie ed assicurative di cui alla sezione K dell'ATECOFIN 2007,
ad eccezione delle holding non finanziarie, la variazione in  aumento
del  capitale   proprio   non   ha   effetto   fino   a   concorrenza
dell'incremento delle consistenze dei titoli e dei valori  mobiliari,
diversi  dalle  partecipazioni,  rispetto  a  quelli  risultanti  dal
bilancio relativo all'esercizio in corso al  31  dicembre  2010.  Per
titoli e valori mobiliari deve farsi riferimento alla nozione  recata
dall'art. 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58 (T.U.F.), includendo altresi' le quote di OICR. 
  4. Rilevano come elementi negativi della  variazione  del  capitale
proprio di cui al comma 1  le  riduzioni  del  patrimonio  netto  con
attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti, compresa la
riduzione del patrimonio netto  conseguente  all'acquisto  di  azioni
proprie effettuato ai sensi dell'art. 2357-bis del codice civile.  La
riduzione del patrimonio netto  conseguente  all'acquisto  di  azioni
proprie effettuato ai sensi dell'art. 2357 del codice  civile  rileva
nei limiti della variazione in aumento formata  dagli  utili  di  cui
alla lettera b)  del  comma  2.  Negli  stessi  limiti  rilevano  gli
incrementi del patrimonio netto a seguito di cessione di tali azioni;
in tal caso, l'incremento di patrimonio netto che eccede il costo  di
acquisto delle stesse rileva come variazione in aumento di  cui  alla
lettera a) del comma 2. 
  5. Gli incrementi derivanti da conferimenti in  denaro  rilevano  a
partire dalla data del versamento; quelli derivanti dalla rinuncia ai
crediti dalla data dell'atto  di  rinuncia;  quelli  derivanti  dalla
compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione  di  aumenti  del
capitale sociale dalla data in cui assume effetto  la  compensazione;
quelli derivanti dall'accantonamento di utili a  partire  dall'inizio
dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate.  L'incremento
di  patrimonio  derivante  dall'emissione  di  diritti   di   opzione
(warrant) e di obbligazioni convertibili rileva dall'esercizio in cui
viene  esercitata  l'opzione.  L'incremento   di   patrimonio   netto
derivante da finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso  da  quello
di mercato erogati dai soci a favore delle societa' di cui all'art. 2
non assume rilevanza ai fini della determinazione della variazione in
aumento di cui alla lettera a) del comma 2. I decrementi  rilevano  a
partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. 
  6. Ai fini  del  comma  2  si  considerano  riserve  di  utili  non
disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli  realmente
conseguiti ai sensi  dell'art.  2433  del  codice  civile  in  quanto
derivanti da processi di valutazione nonche' quelle formate con utili
realmente conseguiti che, per disposizioni di legge, sono o divengono
non distribuibili ne' utilizzabili ad aumento  del  capitale  sociale
ne' a copertura di perdite;  nell'esercizio  in  cui  viene  meno  la
condizione dell'indisponibilita', assumono rilevanza anche le riserve
non disponibili formate successivamente all'esercizio in corso al  31
dicembre 2010. 
  7. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di  cui
alla lettera b) del comma 2 sono rilevanti  le  seguenti  ipotesi  di
rettifiche operate in sede di prima adozione dei principi contabili: 
    a) eliminazione di  costi  di  ricerca  e  pubblicita'  non  piu'
capitalizzabili; 
    b) utilizzo del criterio del costo ammortizzato. 
  8. Non  assumono  rilevanza  ai  fini  della  determinazione  della
variazione in aumento di cui alla lettera b) del comma 2  le  riserve
formate con utili: 
    a) derivanti dalla valutazione  al  fair  value  degli  strumenti
finanziari derivati; 
    b) derivanti da plusvalenze iscritte per effetto di  conferimenti
d'azienda o di rami d'azienda. 
  9. Per le imprese  e  le  stabili  organizzazioni  di  imprese  non
residenti le rettifiche fiscali effettuate in dichiarazione  al  fine
di adeguare il fondo di dotazione al valore  fiscalmente  congruo  ai
sensi dell'art. 152 comma 2  del  TUIR  rilevano  esclusivamente  nel
limite di tale valore e solo per  il  periodo  d'imposta  in  cui  le
stesse vengono operate. 
  10. Per le imprese e  le  stabili  organizzazioni  di  imprese  non
residenti costituite successivamente al 31 dicembre  2010  si  assume
come incremento anche il patrimonio di costituzione  o  il  fondo  di
dotazione, per l'ammontare derivante da conferimenti in denaro.