Art. 3 Nazionalita' italiana delle opere cinematografiche realizzate in coproduzione internazionale 1. E' riconosciuta la nazionalita' italiana anche alle opere cinematografiche, realizzate tra societa' italiane e straniere, sulla base di Accordi di coproduzione cinematografica e qualora i contratti stipulati fra imprese cinematografiche ed audiovisive italiane e imprese cinematografiche ed audiovisive estere siano coerenti con le disposizioni contenute nei medesimi Accordi. 2. I film e le opere audiovisive prodotti in regime di coproduzione devono essere realizzati con l'impiego di risorse umane e mezzi appartenenti ad imprese cinematografiche e audiovisive dei paesi dei produttori, con proporzionalita' tra apporti tecnico-artistici e apporti finanziari e secondo le disposizioni contenute in ciascun Accordo di coproduzione cinematografica.