Art. 3 
 
Nazionalita' italiana  delle  opere  cinematografiche  realizzate  in
                     coproduzione internazionale 
 
  1. E'  riconosciuta  la  nazionalita'  italiana  anche  alle  opere
cinematografiche, realizzate tra societa' italiane e straniere, sulla
base di Accordi di coproduzione cinematografica e qualora i contratti
stipulati fra imprese  cinematografiche  ed  audiovisive  italiane  e
imprese cinematografiche ed audiovisive estere siano coerenti con  le
disposizioni contenute nei medesimi Accordi. 
  2. I film e le opere audiovisive prodotti in regime di coproduzione
devono essere realizzati con  l'impiego  di  risorse  umane  e  mezzi
appartenenti ad imprese cinematografiche e audiovisive dei paesi  dei
produttori, con  proporzionalita'  tra  apporti  tecnico-artistici  e
apporti finanziari e secondo le  disposizioni  contenute  in  ciascun
Accordo di coproduzione cinematografica.