Art. 4 
 
Nazionalita' italiana  delle  opere  cinematografiche  realizzate  in
  regime  di   compartecipazione   internazionale   e   delle   opere
  audiovisive di produzione internazionale 
 
  1. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, della legge n. 220 del  2016,
con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo, sentito il parere degli esperti di cui all'art. 26, comma 2,
della medesima legge, puo' essere concessa la nazionalita' italiana a
singole   opere   cinematografiche   realizzate    in    regime    di
compartecipazione internazionale e per singole opere  audiovisive  di
produzione  internazionale,  nel  caso   in   cui   esse   presentino
particolari elementi di interesse artistico, culturale, industriale e
commerciale. 
  2. Ai fini del riconoscimento della nazionalita' italiana di cui al
precedente  comma,  fatte  salve  eventuali  differenti  disposizioni
previste in  specifici  accordi  internazionali,  le  percentuali  di
partecipazione per l'impresa italiana non possono essere inferiori al
20 per  cento  e  devono  includere,  in  ogni  caso,  i  diritti  di
utilizzazione  economica  dell'opera  sul  territorio  italiano.   Il
possesso di detti requisiti costituisce  presunzione  di  particolare
interesse industriale e commerciale dell'opera. 
  3. La quota dei diritti di proprieta' delle  imprese  italiane  non
deve essere  complessivamente  inferiore  al  20  per  cento  e  deve
includere in ogni caso i diritti di sfruttamento  per  il  territorio
italiano;  la  percentuale  relativa  alle  spese  effettivamente   e
direttamente sostenute dalle imprese italiane deve essere almeno pari
a quella dei diritti di proprieta'.