Art. 4 Nazionalita' italiana delle opere cinematografiche realizzate in regime di compartecipazione internazionale e delle opere audiovisive di produzione internazionale 1. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, della legge n. 220 del 2016, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentito il parere degli esperti di cui all'art. 26, comma 2, della medesima legge, puo' essere concessa la nazionalita' italiana a singole opere cinematografiche realizzate in regime di compartecipazione internazionale e per singole opere audiovisive di produzione internazionale, nel caso in cui esse presentino particolari elementi di interesse artistico, culturale, industriale e commerciale. 2. Ai fini del riconoscimento della nazionalita' italiana di cui al precedente comma, fatte salve eventuali differenti disposizioni previste in specifici accordi internazionali, le percentuali di partecipazione per l'impresa italiana non possono essere inferiori al 20 per cento e devono includere, in ogni caso, i diritti di utilizzazione economica dell'opera sul territorio italiano. Il possesso di detti requisiti costituisce presunzione di particolare interesse industriale e commerciale dell'opera. 3. La quota dei diritti di proprieta' delle imprese italiane non deve essere complessivamente inferiore al 20 per cento e deve includere in ogni caso i diritti di sfruttamento per il territorio italiano; la percentuale relativa alle spese effettivamente e direttamente sostenute dalle imprese italiane deve essere almeno pari a quella dei diritti di proprieta'.