Art. 5 Riconoscimento della nazionalita' italiana in via provvisoria 1. L'impresa cinematografica o audiovisiva italiana presenta alla DG Cinema istanza di riconoscimento in via provvisoria della nazionalita' italiana dell'opera cinematografica o dell'opera audiovisiva, entro il termine perentorio del giorno precedente l'inizio delle riprese, ovvero di inizio di lavorazioni della stessa. 2. Nell'istanza di riconoscimento della nazionalita' in via provvisoria, da presentare in via telematica su apposita modulistica predisposta dalla DG Cinema ai sensi dell'art. 7 del presente decreto, il legale rappresentante dell'impresa di produzione attesta il possesso dei requisiti stabiliti nel presente decreto per il riconoscimento della nazionalita' italiana dell'opera e dichiara, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali. 3. Per le opere di cui all'art. 4, l'istanza contiene, secondo le specifiche contenute nella apposita modulistica, gli elementi artistici, tecnici, culturali, economici e finanziari con cui valutare i particolari elementi di interesse artistico, culturale, industriale e commerciale dell'opera medesima. 4. I provvedimenti di riconoscimento in via provvisoria della nazionalita' italiana sono adottati, entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, dal Direttore DG Cinema.