Art. 5 
 
                  Riconoscimento della nazionalita' 
                     italiana in via provvisoria 
 
  1. L'impresa cinematografica o audiovisiva italiana  presenta  alla
DG  Cinema  istanza  di  riconoscimento  in  via  provvisoria   della
nazionalita'  italiana  dell'opera   cinematografica   o   dell'opera
audiovisiva,  entro  il  termine  perentorio  del  giorno  precedente
l'inizio delle riprese, ovvero di inizio di lavorazioni della stessa. 
  2.  Nell'istanza  di  riconoscimento  della  nazionalita'  in   via
provvisoria, da presentare in via telematica su apposita  modulistica
predisposta dalla  DG  Cinema  ai  sensi  dell'art.  7  del  presente
decreto, il legale rappresentante dell'impresa di produzione  attesta
il possesso dei requisiti  stabiliti  nel  presente  decreto  per  il
riconoscimento della nazionalita' italiana dell'opera e dichiara,  ai
sensi dell'art. 46 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  l'osservanza  dei   contratti   collettivi
nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali. 
  3. Per le opere di cui all'art. 4, l'istanza contiene,  secondo  le
specifiche  contenute  nella  apposita  modulistica,   gli   elementi
artistici,  tecnici,  culturali,  economici  e  finanziari  con   cui
valutare i particolari elementi di  interesse  artistico,  culturale,
industriale e commerciale dell'opera medesima. 
  4. I provvedimenti  di  riconoscimento  in  via  provvisoria  della
nazionalita' italiana sono adottati, entro 60 giorni  dalla  data  di
ricezione dell'istanza, dal Direttore DG Cinema.