Art. 6 
 
                  Riconoscimento della nazionalita' 
                     italiana in via definitiva 
 
  1. Al completamento dell'opera, e tenuto conto di  quanto  previsto
nell'art. 2, comma 4, del presente decreto, le imprese di  produzione
cinematografica  e  audiovisiva  presentano   apposita   istanza   di
riconoscimento  in  via  definitiva   della   nazionalita'   italiana
dell'opera. 
  2.  Il  direttore  generale  Cinema   provvede   all'adozione   del
provvedimento di riconoscimento in via definitiva della  nazionalita'
entro i 60 giorni successivi alla presentazione dell'istanza. 
  3. All'atto del provvedimento di riconoscimento in via  definitiva,
nelle  more  dell'istituzione  del  Registro  pubblico  delle   opere
cinematografiche e audiovisive di cui all'art. 32 della legge n.  220
del 2016,  le  opere  cinematografiche  sono  iscritte  nel  Registro
Pubblico cinematografico e le opere audiovisive sono iscritte  in  un
apposito elenco pubblicato sul sito della DG Cinema.