Art. 6 Riconoscimento della nazionalita' italiana in via definitiva 1. Al completamento dell'opera, e tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2, comma 4, del presente decreto, le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva presentano apposita istanza di riconoscimento in via definitiva della nazionalita' italiana dell'opera. 2. Il direttore generale Cinema provvede all'adozione del provvedimento di riconoscimento in via definitiva della nazionalita' entro i 60 giorni successivi alla presentazione dell'istanza. 3. All'atto del provvedimento di riconoscimento in via definitiva, nelle more dell'istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive di cui all'art. 32 della legge n. 220 del 2016, le opere cinematografiche sono iscritte nel Registro Pubblico cinematografico e le opere audiovisive sono iscritte in un apposito elenco pubblicato sul sito della DG Cinema.