Art. 5 Materiali litoidi 1. I materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua, in attuazione dell'art. 1, comma 3, della presente ordinanza, possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi nelle zone montane o pedemontane, oppure puo' essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attivita' inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attivita' svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi asportati, il responsabile unico del procedimento assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto, nonche' dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. 2. I sedimenti alluvionali di qualsiasi qualita' e tipologia naturalmente depositati e dispersi sui terreni privati per effetto degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, restano nella disponibilita' dei proprietari dei fondi, che provvedono autonomamente alla loro gestione ed eventuale rimozione, anche ai fini del ripristino della funzionalita' dei citati fondi.