Art. 12 Disposizioni finali 1. Per quanto attiene alle variazioni dei progetti, allo svolgimento dei controlli e ispezioni, alle verifiche intermedie e finali, alle cause di revoca, al monitoraggio e alla valutazione dei progetti agevolati ai sensi del presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni del decreto 1° giugno 2016 e successive disposizioni attuative. Le agevolazioni sono, inoltre, revocate nel caso in cui, nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, ovvero tre anni per le imprese di piccole e medie dimensioni, si verifichi la cessazione dell'attivita' economica dell'impresa beneficiaria nelle unita' produttive interessate dalla realizzazione del progetto o nel caso in cui, in presenza di cofinanziamento da parte delle regioni o delle province autonome, tale attivita' sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza delle amministrazioni regionali o provinciali sottoscrittrici. 2. Il Ministero si riserva di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, ovvero tre anni per le imprese di piccole e medie dimensioni, il soggetto beneficiario riduca i livelli occupazionali e/o la capacita' produttiva, in misura tale da incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali dei progetti agevolati nell'ambito dell'Accordo. 3. Le disposizioni previste dal presente decreto, fatto salvo quanto previsto all'art. 11, comma 5, si applicano alle proposte progettuali presentate a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento direttoriale di cui all'art. 7, comma 2. Alle proposte presentate prima della predetta data di pubblicazione continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, fatta salva la possibilita', in caso di concorde volonta' di tutti i soggetti deputati a sottoscrivere l'Accordo per l'innovazione, di optare per l'applicazione alle predette proposte, qualora non siano gia' oggetto di un accordo, delle disposizioni di cui al presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 maggio 2017 Il Ministro: Calenda Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 687