Art. 12 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1.  Per  quanto  attiene  alle  variazioni   dei   progetti,   allo
svolgimento dei controlli e ispezioni, alle  verifiche  intermedie  e
finali, alle cause di revoca, al monitoraggio e alla valutazione  dei
progetti agevolati ai sensi del presente decreto  si  applicano,  ove
compatibili, le disposizioni del decreto 1° giugno 2016 e  successive
disposizioni attuative. Le agevolazioni sono, inoltre,  revocate  nel
caso in cui, nei cinque anni successivi alla data di conclusione  del
progetto agevolato, ovvero tre anni per le imprese di piccole e medie
dimensioni,  si  verifichi  la  cessazione  dell'attivita'  economica
dell'impresa beneficiaria nelle unita' produttive  interessate  dalla
realizzazione del  progetto  o  nel  caso  in  cui,  in  presenza  di
cofinanziamento da parte delle regioni  o  delle  province  autonome,
tale attivita' sia  rilocalizzata  al  di  fuori  del  territorio  di
competenza   delle   amministrazioni    regionali    o    provinciali
sottoscrittrici. 
  2. Il Ministero si riserva di valutare il mantenimento o meno delle
agevolazioni nel caso in cui, nei cinque anni successivi alla data di
conclusione del progetto agevolato, ovvero tre anni per le imprese di
piccole e medie dimensioni, il soggetto beneficiario riduca i livelli
occupazionali e/o la capacita' produttiva, in misura tale da incidere
negativamente  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  connessi   alle
ricadute economiche e industriali dei progetti agevolati  nell'ambito
dell'Accordo. 
  3. Le disposizioni  previste  dal  presente  decreto,  fatto  salvo
quanto previsto all'art. 11, comma  5,  si  applicano  alle  proposte
progettuali presentate a partire dalla data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del   provvedimento
direttoriale di cui all'art. 7, comma  2.  Alle  proposte  presentate
prima della predetta data di pubblicazione continuano  ad  applicarsi
le disposizioni contenute nel decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 1° aprile 2015, fatta salva la  possibilita',  in  caso  di
concorde volonta'  di  tutti  i  soggetti  deputati  a  sottoscrivere
l'Accordo  per  l'innovazione,  di  optare  per  l'applicazione  alle
predette proposte, qualora non siano  gia'  oggetto  di  un  accordo,
delle disposizioni di cui al presente decreto. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 24 maggio 2017 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 

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