Art. 6 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensita' massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del Regolamento GBER, nella forma del contributo diretto alla spesa e/o del finanziamento agevolato, a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell'Accordo per l'innovazione come indicato ai commi 2 e 3. 2. Le regioni e le province autonome cofinanziano l'Accordo per l'innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato per una percentuale almeno pari al 3 per cento dei costi e delle spese ammissibili complessivi. 3. Il Ministero cofinanzia l'Accordo per l'innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione delle seguenti agevolazioni: a) un contributo diretto alla spesa per una percentuale pari a una quota base del 20 per cento dei costi e delle spese ammissibili complessivi, a cui si aggiunge una quota equivalente a quanto reso disponibile dalle regioni o province autonome ai sensi del comma 2; b) un finanziamento agevolato, nel caso in cui sia previsto dall'Accordo, nel limite del 20 per cento dei costi e delle spese ammissibili complessivi. Il finanziamento agevolato e' concesso secondo quanto stabilito dall'art. 6, commi 5, 6 e 7, del decreto 1° giugno 2016, fermo restando che il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento deve avvenire secondo le modalita' specificate dal Ministero nel provvedimento di concessione delle agevolazioni. 4. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione, in termini di equivalente sovvenzione lordo, determinata ai sensi del presente articolo superi l'intensita' massima stabilita dall'art. 25 del Regolamento GBER, l'importo del contributo diretto alla spesa e' ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensita'. In particolare, per la quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). 5. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti «de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensita' massime previste dal Regolamento GBER.