Art. 7 Definizione dell'Accordo per l'innovazione 1. Ai fini dell'attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell'Accordo per l'innovazione, i soggetti proponenti devono presentare al Ministero una proposta progettuale per consentire la valutazione dell'innovativita' tecnologica dell'iniziativa e la rilevanza strategica per il sistema economico. 2. Con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero sono definiti gli schemi e le modalita' di presentazione della proposta progettuale di cui al comma 1, che deve contenere almeno i seguenti elementi: a) la denominazione e la dimensione di ciascun soggetto proponente, nonche' una descrizione del profilo aziendale, con particolare riferimento alla struttura tecnico-organizzativa e alla presenza in ambito nazionale e internazionale; b) il piano strategico industriale aggiornato; c) la descrizione di ciascun progetto, con indicazione dei relativi obiettivi, delle date di inizio e fine, delle unita' produttive coinvolte e dei costi previsti; d) la tipologia e l'importo dell'aiuto richiesto per la realizzazione di ciascun progetto. 3. Il Ministero, ricevuta la proposta progettuale, acquisisce dal Soggetto gestore una valutazione di natura tecnica in merito ai seguenti elementi: a) rilevanza dell'iniziativa sotto il profilo degli sviluppi tecnologici e del grado di innovativita' dei risultati attesi; b) interesse industriale alla realizzazione dell'iniziativa in termini di capacita' di favorire l'innovazione di specifici settori o comparti economici; c) effetti diretti e indiretti sul livello occupazionale del settore produttivo e/o del territorio di riferimento; d) valenza nazionale degli interventi sotto il profilo delle ricadute multiregionali dell'iniziativa; e) eventuale capacita' di attrarre investimenti esteri, anche tramite il consolidamento e l'espansione di imprese estere gia' presenti nel territorio nazionale; f) capacita' di rafforzare la presenza di prodotti italiani in segmenti di mercato caratterizzati da una forte competizione internazionale; g) ammissibilita' delle categorie di costo esposte nella proposta progettuale ai sensi dell'art. 5; h) eventuali aspetti tecnici della proposta suscettibili di miglioramento in fase di negoziazione ed elementi della proposta progettuale da specificare in modo dettagliato nei progetti di ricerca e sviluppo. 4. Il Ministero, anche nelle more dell'invio delle risultanze tecniche da parte del Soggetto gestore, avvia la fase di interlocuzione con le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate, al fine di valutare la validita' strategica della proposta progettuale e la disponibilita' da parte delle regioni e delle province autonome al cofinanziamento dell'iniziativa, in misura almeno pari al 3 per cento dei costi e delle spese ammissibili complessivi. Il Ministero puo' richiedere la partecipazione in tale fase anche del soggetto proponente. 5. Nel caso in cui la fase di interlocuzione si concluda con esito positivo si procede alla definizione dell'Accordo per l'innovazione nel quale vengono indicati i seguenti elementi: a) le finalita' dell'Accordo; b) le amministrazioni sottoscrittici dell'Accordo che intendono cofinanziare l'iniziativa proposta; c) le imprese coinvolte nell'attuazione dell'Accordo, con l'indicazione per ciascuna di esse dei relativi impegni in merito all'attuazione dell'Accordo; d) i progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nell'ambito dell'Accordo con l'indicazione per ciascuno di essi dei costi previsti; e) il quadro finanziario dell'Accordo con la definizione degli impegni finanziari a carico delle amministrazioni sottoscrittrici; f) la misura e la forma delle agevolazioni in relazione a ciascun progetto di ricerca e sviluppo da realizzare nell'ambito dell'Accordo; g) i termini per la presentazione al Soggetto gestore dei progetti ai sensi dell'art. 9; h) i termini per la realizzazione dell'Accordo; i) le modalita' di versamento delle risorse delle regioni, delle province autonome e delle altre amministrazioni sottoscrittrici nel Fondo per la crescita sostenibile; l) l'istituzione in un Comitato tecnico per l'attuazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi. 6. L'Accordo per l'innovazione, fermo restando quanto previsto all'art. 8, e' sottoscritto dal Ministero, dal soggetto proponente, dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre amministrazioni pubbliche interessate. 7. Successivamente alla stipula dell'Accordo per l'innovazione, le imprese non maturano alcun diritto alle agevolazioni che sono, comunque, subordinate alla presentazione dei progetti di ricerca e sviluppo e alla successiva valutazione da parte del Soggetto gestore.