(( Art. 15 bis 
 
 
                Modifica all'articolo 52 della legge 
                       10 febbraio 1953, n. 62 
 
  1. All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n.  62,  il  terzo
comma e' sostituito dal seguente: 
  «La Commissione puo' svolgere attivita' conoscitiva e puo' altresi'
procedere, secondo modalita' definite da un regolamento interno, alla
consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle
Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome,  della
Conferenza  delle  regioni  e  delle  province   autonome   e   delle
associazioni di enti locali, nonche' di  rappresentanti  dei  singoli
enti territoriali.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 52 della  legge  10
          febbraio 1953, n. 62 recante costituzione  e  funzionamento
          degli  organi  regionali  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 52 (Commissione  parlamentare  per  le  questioni
          regionali). - La Commissione parlamentare per le  questioni
          regionali  prevista  dall'art.  126,  quarto  comma,  della
          Costituzione, e' composta di quindici deputati  e  quindici
          senatori  designati  dalle  due  Camere  con   criteri   di
          proporzionalita'. Essi rimangono in carica  per  la  durata
          delle legislature delle rispettive Camere. 
              La Commissione elegge nel proprio seno  un  presidente,
          due vicepresidenti e due segretari. 
              La Commissione puo' svolgere  attivita'  conoscitiva  e
          puo' altresi' procedere, secondo modalita' definite  da  un
          regolamento interno, alla consultazione  di  rappresentanti
          della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative
          delle regioni e delle province autonome,  della  Conferenza
          delle  regioni  e   delle   province   autonome   e   delle
          associazioni di enti locali, nonche' di rappresentanti  dei
          singoli enti territoriali. 
              Per l'espletamento  dei  suoi  compiti  la  Commissione
          fruisce di personale, ivi comprese eventuali collaborazioni
          esterne, locali e strumenti operativi, messi a disposizione
          dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro.».