Art. 7 
 
 
             Valorizzazione dei Contratti istituzionali 
                          di sviluppo - CIS 
 
  1. Al fine di sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e  la
crescita economica del Paese ed accelerare l'attuazione di interventi
di notevole complessita', aventi  natura  di  grandi  progetti  o  di
investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente
connessi, che richiedano un approccio integrato e l'impiego di  fondi
strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti  in
piani  e  programmi  operativi  finanziati  a  valere  sulle  risorse
nazionali  e  europee,  anche  in  coerenza   con   quanto   previsto
dall'articolo 36 «Investimenti territoriali  integrati»,  regolamento
(UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  17
dicembre 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
delegato per la coesione territoriale  e  il  Mezzogiorno,  anche  ai
sensi  di  quanto  previsto  dalla  lettera  g),   del   comma   703,
dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  ((  e  dalla
lettera f-ter) )), del comma 2, dell'articolo 10,  del  decreto-legge
31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
ottobre 2013, n. 125, individua gli interventi per i quali si procede
alla sottoscrizione di appositi Contratti istituzionali  di  sviluppo
(CIS), su richiesta delle amministrazioni interessate. 
  (( 1-bis. Per la realizzazione di interventi urgenti  previsti  per
la citta' di Matera designata «Capitale europea della cultura  2019»,
su richiesta del comune di Matera, si procede,  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  alla  sottoscrizione  di  un  apposito  Contratto
istituzionale  di  sviluppo,  che  prevede  come  soggetto  attuatore
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di  impresa   S.p.A..   Le   risorse   finanziarie   destinate   alla
realizzazione  degli  interventi  ricompresi   nel   Contratto   sono
trasferite annualmente, sulla base dello  stato  di  avanzamento  dei
lavori e previo nulla osta del soggetto coordinatore degli interventi
individuato condecreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del
19 giugno 2017, ad una contabilita' speciale  intestata  al  soggetto
attuatore.  Il  soggetto  attuatore  presenta  il  rendiconto   della
contabilita' speciale di cui e' titolare al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  -
Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, secondo le modalita' di  cui  agli
articoli 11 e seguenti del decreto legislativo  30  giugno  2011,  n.
123. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente  comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo della lettera g), del comma  703,
          dell'articolo 1, della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190
          recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015): 
              «703.   Ferme   restando   le   vigenti    disposizioni
          sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la  coesione,  di
          seguito  denominato  FSC,  per   specifiche   finalita'   e
          sull'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle  regioni
          del Mezzogiorno, per l'utilizzo delle risorse assegnate per
          il periodo di programmazione 2014-2020 e nell'ambito  della
          normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di
          coesione si applicano le seguenti disposizioni: 
              a) - f) Omissis 
              g) successivamente all'approvazione del piano  stralcio
          e  dei  piani  operativi  da  parte  del  CIPE,  che   deve
          deliberare entro venti giorni  dalla  trasmissione  di  cui
          alla lettera  d),  l'Autorita'  politica  per  la  coesione
          coordina l'attuazione  dei  piani  a  livello  nazionale  e
          regionale e individua i casi nei quali, per gli  interventi
          infrastrutturali  di  notevole   complessita',   si   debba
          procedere alla stipulazione del contratto istituzionale  di
          sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 6,
          commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.
          88, e successive modificazioni, e all' articolo  9-bis  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
              h) successivamente all'approvazione da parte  del  CIPE
          dei   piani   operativi,    sulla    base    dell'effettiva
          realizzazione degli stessi,  l'Autorita'  politica  per  la
          coesione  puo'  proporre  al  CIPE,  ai  fini  di  una  sua
          successiva   deliberazione   in   merito,    una    diversa
          ripartizione  della  dotazione  tra   le   aree   tematiche
          nazionali, la rimodulazione delle quote  annuali  di  spesa
          per ciascuna area e la revoca di assegnazioni  a  causa  di
          impossibilita' sopravvenute, di mancato rispetto dei  tempi
          o di inadempienze. L'Autorita'  politica  per  la  coesione
          presenta comunque al CIPE, entro il 10  settembre  di  ogni
          anno,  una  relazione  sullo  stato  di  avanzamento  degli
          interventi della programmazione  2014-2020  ai  fini  della
          definizione della Nota di aggiornamento  del  DEF  e  della
          legge di bilancio;». 
              - Si riporta il testo della lettera f-ter),  del  comma
          2, dell'articolo 10, del decreto-legge 31  agosto  2013  n.
          101, recante disposizioni urgenti per il  perseguimento  di
          obiettivi    di    razionalizzazione    nelle     pubbliche
          amministrazioni  e  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 ottobre 2013, n. 125: 
              «Art. 10 (Misure urgenti  per  il  potenziamento  delle
          politiche di coesione). - 1. Omissis 
              2. Ferme restando le competenze  delle  amministrazioni
          titolari  di  programmi  e  delle  relative  autorita'   di
          gestione, la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in
          particolare: 
              a) nell'attivita' istruttoria cura il raccordo  con  le
          amministrazioni statali  e  regionali  competenti  ai  fini
          della  predisposizione  di   proposte   di   programmazione
          economica e  finanziaria  e  di  destinazione  territoriale
          delle  risorse  della  politica  di  coesione   europea   e
          nazionale di natura finanziaria e non  finanziaria  miranti
          ad accrescere  la  coesione  territoriale,  anche  ai  fini
          dell'adozione degli atti di indirizzo e  di  programmazione
          relativi all'impiego  dei  fondi  a  finalita'  strutturale
          dell'Unione Europea, nonche' all'impiego del Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con
          le risorse europee per lo sviluppo regionale; 
              b) promuove e coordina i  programmi  e  gli  interventi
          finanziati dai fondi strutturali,  i  programmi  finanziati
          dal Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  nonche'  le
          attivita' di valutazione delle politiche di coesione; 
              c) raccoglie  ed  elabora,  in  collaborazione  con  le
          amministrazioni    statali    e    regionali    competenti,
          informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi
          dei fondi  a  finalita'  strutturale  dell'Unione  europea,
          nonche' sull'attuazione del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione, anche  ai  fini  dell'adozione  delle  misure  di
          accelerazione   degli   interventi   necessari   ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio
          2011, n. 88; 
              d) supporta il Presidente o il  Ministro  delegato  nei
          rapporti con le istituzioni  dell'Unione  europea  relativi
          alla  fase  di  definizione  delle  politiche  di  sviluppo
          regionale  e  di   verifica   della   loro   realizzazione,
          predisponendo,     ove     necessario,     proposte      di
          riprogrammazione; 
              e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in
          materia di sviluppo regionale; 
              f) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri
          di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo  n.
          88 del 2011, al  fine  di  assicurare  l'efficace  utilizzo
          delle risorse per la politica di coesione; 
              f-bis)  puo'   avvalersi,   al   fine   di   rafforzare
          l'attuazione della politica di coesione  ed  assicurare  il
          perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3,  comma
          3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88,  nonche'
          per dare esecuzione alle determinazioni  assunte  ai  sensi
          dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del
          2011,  dell'Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche  attraverso
          il ricorso alle misure di  accelerazione  degli  interventi
          strategici di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge  24
          gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27; 
              f-ter) promuove il ricorso alle modalita' di attuazione
          di cui all'articolo 6 del  decreto  legislativo  31  maggio
          2011, n. 88, e alle misure  previste  dagli  articoli  9  e
          9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  11  del  decreto
          legislativo 30 giugno 2011,  n.  123  recante  riforma  dei
          controlli  di  regolarita'  amministrativa  e  contabile  e
          potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della
          spesa, a norma dell'articolo 49  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196: 
              «Art 11 (Atti  sottoposti  al  controllo  successivo  e
          soggetti obbligati). -  1.  Sono  sottoposti  al  controllo
          successivo di  regolarita'  amministrativa  e  contabile  i
          seguenti atti: 
              a) rendiconti amministrativi relativi alle aperture  di
          credito alimentate con fondi di  provenienza  statale  resi
          dai funzionari delegati titolari di contabilita'  ordinaria
          e speciale; 
              b)  rendiconti  amministrativi  resi   dai   commissari
          delegati  titolari  di   contabilita'   speciale   di   cui
          all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio  1992,
          n. 225, e successive modificazioni, nonche' da  ogni  altro
          soggetto gestore, comunque denominato; 
              c)  rendiconti  amministrativi  afferenti  a   un'unica
          contabilita' speciale alimentata con fondi  di  provenienza
          statale e non statale per la realizzazione  di  accordi  di
          programma; 
              d)  ogni  altro  rendiconto  previsto   da   specifiche
          disposizioni di legge; 
              e) conti giudiziali; 
              e-bis) ordini collettivi  di  pagamento  relativi  alle
          competenze fisse ed accessorie  del  personale  centrale  e
          periferico dello Stato, erogati secondo le modalita' di cui
          all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n.
          191, e successive modificazioni. 
              2. I soggetti gestori dei fondi  di  cui  al  comma  1,
          lettere  dalla  a)  alla  d),  devono  rendere   il   conto
          finanziario della loro gestione al  competente  ufficio  di
          controllo al  termine  di  ciascun  esercizio  finanziario,
          nonche' alla conclusione dell'intervento delegato. 
              3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), qualora
          la quota parte di finanziamento statale sia  maggioritaria,
          il riscontro viene effettuato  dal  competente  ufficio  di
          controllo del Dipartimento della Ragioneria generale  dello
          Stato. Diversamente, il competente organo di  controllo  e'
          individuato   in   sede   di   accordo   di   programma   o
          dall'ordinamento   dell'amministrazione   che    mette    a
          disposizione la prevalente quota di finanziamento. In  ogni
          caso, gli esiti del controllo sono comunicati  a  tutte  le
          amministrazioni partecipanti per i  relativi  provvedimenti
          di competenza. 
              3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera e-bis),
          agli ordini collettivi di pagamento, emessi  in  esecuzione
          dei provvedimenti amministrativi  di  cui  all'articolo  5,
          comma 2, lettere c) e  d),  e'  data  esecuzione  sotto  la
          diretta responsabilita' dell'amministrazione ordinante. Gli
          uffici di  controllo  verificano  i  flussi  dei  pagamenti
          erogati e segnalano  alle  amministrazioni  titolari  delle
          partite stipendiali le eventuali irregolarita' riscontrate.
          A questi fini gli uffici di controllo hanno accesso a tutti
          gli applicativi informatici e ai database  in  uso  per  il
          pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale
          e possono richiedere ogni altro atto o  documento  ritenuto
          necessario. 
              4. I commissari delegati e i soggetti attuatori di  cui
          all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio  1992,
          n. 225, e  successive  modificazioni,  entro  dieci  giorni
          dall'insediamento,  in  considerazione  della  complessita'
          della gestione e della rilevanza delle risorse  normalmente
          accreditate, trasmettono  all'ufficio  di  controllo  copia
          dell'ordinanza  istitutiva  della  gestione.  Su  specifica
          richiesta degli uffici di controllo, i commissari  delegati
          trasmettono   copia   degli   atti   adottati   riguardanti
          l'attivita' contrattuale posta  in  essere  con  l'utilizzo
          delle risorse ricevute e ogni elemento informativo ritenuto
          utile ai fini del successivo controllo del rendiconto. 
              5. Per particolari  tipologie  di  rendiconti  resi  da
          commissari delegati o commissari straordinari o  funzionari
          delegati alla realizzazione di opere specifiche o  urgenti,
          possono essere stabilite procedure  di  controllo  di  tipo
          concomitante  sui  contratti  di  particolare  rilevanza  e
          complessita', secondo criteri e modalita' da definirsi  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  i  Ministri  titolari  della  spesa,   fermo
          restando l'obbligo di rendicontazione. 
              6.  Sono  fatte  salve  le  diverse   attribuzioni   di
          competenza territoriale  dettate  da  specifiche  leggi  di
          settore, nonche' tutte le speciali  disposizioni  normative
          vigenti in materia di controllo successivo.».