Art. 4 
 
   Funzione di identificazione e verifica consenso dell'assistito 
 
  1. Attraverso l'interconnessione con l'ANA,  secondo  le  modalita'
descritte  nell'allegato  A,   l'INI   garantisce   l'identificazione
dell'assistito e l'estrazione delle relative informazioni concernenti
la propria assistenza sanitaria, risultanti alternativamente: 
    a)  presso  una  RdA.  In  caso  di  trasferimento  di  residenza
dell'assistito,  ANA  comunica  all'INI  la  RdA  solo   al   momento
dell'iscrizione da parte dell'assistito presso la ASL; 
    b) presso il SASN; 
    c)  altre  tipologie  di  assistenza   del   Servizio   sanitario
nazionale,  che  saranno  individuate  con  successivi  decreti   del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute. 
  2. Nelle more  della  realizzazione  dell'ANA,  l'INI  assicura  le
funzionalita'  di  cui  al  comma  1  attraverso  l'allineamento  con
l'elenco degli assistiti del Sistema TS, il quale, a tal fine,  viene
assunto come anagrafe di riferimento. 
  3. Per gli assistiti di cui al comma 1,  lettere  a)  e  b),  l'INI
procede alla verifica  del  consenso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 5 del presente decreto.