Art. 7 Servizio di gestione dei metadati di un documento nel FSE 1. Il FSE attiva il servizio comunicando all'INI, oltre ai dati identificativi dell'assistito, gli estremi dei metadati del documento da gestire ad esclusione di quelli di cui all'art. 14 del presente decreto. 2. L'INI garantisce le funzionalita' di cui all'art. 4 per l'identificazione e la verifica del consenso dell'assistito. 3. In caso di avvenuta identificazione dell'assistito con assistenza presso RdA e di consenso all'alimentazione risultante nell'anagrafe di cui all'art. 5: a) in caso di RdE coincidente con RdA, il FSE gestisce i predetti metadati nel proprio indice; b) in caso di RdE diversa da RdA, l'INI gestisce i predetti metadati nell'indice del FSE della RdA, dandone contestuale notifica, ovvero negli indici di cui all'art. 11.