Art. 8 Servizio di ricerca dei metadati di documenti del FSE 1. Il FSE attiva il servizio comunicando all'INI, oltre ai dati identificativi dell'assistito, gli elementi di ricerca dei metadati del documento da consultare. 2. L'INI garantisce le funzionalita' di cui all'art. 4 per l'identificazione e la verifica del consenso dell'assistito. 3. In caso di avvenuta identificazione dell'assistito con assistenza presso RdA e di consenso alla consultazione risultante nell'anagrafe di cui all'art. 5: a) in caso di RdE coincidente con RdA, il FSE ottiene i predetti metadati dal proprio indice; b) in caso di RdE diversa da RdA, l'INI ottiene i predetti metadati dall'indice del FSE della RdA, dandone contestuale notifica, ovvero dagli indici di cui all'art. 11 e comunica tali metadati al FSE della regione richiedente.