Art. 8 
 
        Servizio di ricerca dei metadati di documenti del FSE 
 
  1. Il FSE attiva il servizio comunicando  all'INI,  oltre  ai  dati
identificativi dell'assistito, gli elementi di ricerca  dei  metadati
del documento da consultare. 
  2.  L'INI  garantisce  le  funzionalita'  di  cui  all'art.  4  per
l'identificazione e la verifica del consenso dell'assistito. 
  3.  In  caso  di  avvenuta   identificazione   dell'assistito   con
assistenza presso RdA e di  consenso  alla  consultazione  risultante
nell'anagrafe di cui all'art. 5: 
    a) in caso di RdE coincidente con RdA, il FSE ottiene i  predetti
metadati dal proprio indice; 
    b) in caso di RdE  diversa  da  RdA,  l'INI  ottiene  i  predetti
metadati dall'indice del FSE della RdA, dandone contestuale notifica,
ovvero dagli indici di cui all'art. 11 e comunica  tali  metadati  al
FSE della regione richiedente.