IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  "Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti  e  la
nutrizione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante il regolamento di  riordino  degli  organi  collegiali  e
degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e  il
decreto ministeriale 30  marzo  2016,  recante  la  costituzione  del
Comitato tecnico  per  la  nutrizione  e  la  sanita'  animale  e  la
composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari; 
  Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle  tariffe
relative all'immissione in  commercio  dei  prodotti  fitosanitari  a
copertura  delle  prestazioni  sostenute  e  rese  a  richiesta,   in
attuazione del  regolamento  (CE)  1107/2009  del  Parlamento  e  del
Consiglio»; 
  Vista l'istanza presentata in data 28  dicembre  2015  dall'Impresa
Adama Agan L.t.d., con sede legale in P.O.B. 262  -  77100  Ashdod  -
Israele, rappresentata in Italia dall'Impresa  Adama  Italia  S.r.l.,
con sede legale in Via Zanica 19 - 24050 Grassobbio (BG), finalizzata
al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario CINDER  ai
sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009,  contenente  la
sostanza attiva Pendimethalin indicando l'Italia quale  Stato  membro
relatore ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento; 
  Visto  il  versamento  effettuato  ai  sensi  del  citato   decreto
ministeriale 28 settembre 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1114/2017   della
Commissione del 22  giugno  2017  recante  rinnovo  dell'approvazione
della sostanza attiva Pendimethalin fino al 31 agosto 2024,  a  norma
del regolamento (CE)  n.  1107/2009  e  che  modifica  l'allegato  al
regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; 
  Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft  registration
report-dRR) messo a disposizione degli Stati  membri,  della  Sezione
consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo
2016 e del richiedente, dallo Stato membro relatore Italia in data 10
febbraio 2017; 
  Visti i commenti su  detto  rapporto  di  valutazione  preliminare,
formulati dagli Stati membri interessati, dagli esperti della Sezione
consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo
2016  e  dal  richiedente,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma  1,  del
regolamento (CE) 1107/2009; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'Impresa  per  il
rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in  commercio  del
prodotto fitosanitario in questione e' stata  esaminata  dallo  Stato
membro relatore Italia con esito favorevole cosi' come  indicato  nel
rapporto di registrazione conclusivo (registration report-RR); 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 19 giugno 2017 con la  quale  e'
stata  richiesta  la  documentazione   di   completamento   dell'iter
autorizzativo e dati tecnico-scientifici aggiuntivi,  indicati  dallo
Stato membro relatore Italia nel RR conclusivo, da presentarsi  entro
18 mesi dalla data del presente decreto; 
  Vista la nota del 28 giugno 2017, come integrata  dalla  successiva
nota pervenuta in data 5 luglio 2017, con la quale l'Impresa medesima
ha  presentato   la   documentazione   di   completamento   dell'iter
autorizzativo; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  31  agosto
2025, l'Impresa Adama Agan L.t.d., con sede legale in  P.O.B.  262  -
77100 Ashdod - Israele, rappresentata in  Italia  dall'Impresa  Adama
Italia S.r.l., con sede legale in Via Zanica 19  -  24050  Grassobbio
(BG), e' autorizzata, ai sensi del  regolamento  (CE)  1107/2009,  ad
immettere in commercio il prodotto fitosanitario  denominato  CINDER,
con  la  composizione  e  alle  condizioni  indicate   nell'etichetta
allegata al presente decreto. 
  La  succitata  impresa  e'  tenuta  alla  presentazione  dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario,  in
conformita'   al    regolamento    (UE)    1114/2017    di    rinnovo
dell'approvazione della sostanza attiva pendimethalin,  ivi  compreso
il  procedimento  di   valutazione   comparativa,   e   a   ulteriori
disposizioni comunitari riguardanti le sostanze attive. 
  Il prodotto e' confezionato in taglie da: l 1-5-10-15-20. 
  Il prodotto fitosanitario e' preparato e confezionato nei  seguenti
stabilimenti: 
    I.R.C.A. Service SpA - 24050 Fornovo S. Giovanni (BG). 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego  dallo  stabilimento   dell'Impresa   estera   Adama   Agan
LTD-Industrial Zone, P.O. Box 262, Ashdod 77102 - Israele. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 16697. 
  E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'allegata
etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi al suindicato prodotto sono  disponibili  nel  sito
del Ministero della salute  www.salute.gov.it  nella  sezione  «Banca
dati». 
    Roma, 11 luglio 2017 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco