(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                   Al Presidente della Repubblica 
 
    Il Comune di Brancaleone (Reggio Calabria), i cui organi elettivi
sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio
2014, presenta forme d'ingerenza della criminalita'  organizzata  che
compromettono   la   libera    determinazione    e    l'imparzialita'
dell'amministrazione, nonche' il buon andamento ed  il  funzionamento
dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica. 
    La gestione dell'ente e' stata oggetto di un attento monitoraggio
da parte della prefettura di  Reggio  Calabria,  le  cui  risultanze,
unitamente agli elementi indiziari emersi a seguito  di  una  recente
operazione  di  polizia  giudiziaria,  hanno  messo  in  evidenza  le
ingerenze nell'attivita' della  compagine  elettiva  da  parte  delle
consorterie localmente egemoni. 
    In esecuzione di un'ordinanza emessa dal Giudice per le  indagini
preliminari presso il  Tribunale  reggino,  il  7  dicembre  2016  il
vicesindaco  con  delega  ai  lavori  pubblici  ed  al  personale   e
l'assessore  con  delega  all'arredo  urbano,  all'ambiente   ed   al
territorio sono stati sottoposti alla misura cautelare degli  arresti
domiciliari. Conseguentemente, in applicazione dell'art. 11, comma 2,
del decreto legislativo 31 dicembre 2012,  n.  235,  il  Prefetto  di
Reggio Calabria ha accertato l'esistenza di una causa di  sospensione
di  diritto  dalla  carica  elettiva   nei   confronti   dei   citati
amministratori, i quali hanno successivamente rassegnato  le  proprie
dimissioni  e  sono  stati  rinviati  a  giudizio  per  il  reato  di
corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. 
    Inoltre, un consigliere comunale - nei cui confronti  sono  state
applicate  le  misure  dell'obbligo  di  presentazione  alla  polizia
giudiziaria e dell'obbligo di dimora nel  Comune  di  residenza,  poi
revocate in sede di riesame - ad  oggi  risulta  imputato  del  reato
previsto dall'art. 318 del codice penale. 
    Il procedimento penale in  argomento  e'  altresi'  sfociato  nel
rinvio a giudizio di un dipendente e dell'amministratore unico di una
societa' affidataria di servizi comunali, rispettivamente imputati il
primo di turbata liberta' degli incanti aggravata ai sensi  dell'art.
7  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203 ed il  secondo  dei
reati di cui agli articoli 318, 319, 353, 353-bis, 372, 416-bis e 629
del codice penale e di cui agli articoli 2 e 7 della legge 2  ottobre
1967, n. 895, nonche' di illecita concorrenza con minaccia o violenza
aggravata dalla finalita' mafiosa. A sua volta, la societa' in parola
-  operante  nel  campo  della  raccolta,  del  trasporto   e   dello
smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati, speciali e pericolosi  -
e' attualmente in  regime  di  amministrazione  giudiziaria,  essendo
stato  disposto  il  sequestro  preventivo  delle  quote  sociali   e
dell'intero patrimonio aziendale. 
    In particolare - come meglio si dira' nel prosieguo  -  gli  atti
della  magistratura  inquirente  delineano  gravissimi  e   reiterati
accordi corruttivi tra il menzionato amministratore unico - anch'egli
ad oggi sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari  -
ed i sopra citati esponenti della compagine di Governo dell'ente, che
hanno determinato uno sviamento dell'azione amministrativa veicolando
in piu' occasioni l'infiltrazione della 'ndrangheta nel  settore  dei
lavori pubblici. 
    Le predette vicende hanno indotto il Prefetto di Reggio Calabria,
con decreto del 29 dicembre 2016,  a  disporre  l'accesso  presso  il
Comune di Brancaleone ai sensi dell'art. 143 del decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267. 
    Al termine degli accertamenti esperiti, il Prefetto,  sentito  il
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,  integrato
con  la  partecipazione  del   Procuratore   della   Repubblica,   ha
predisposto  l'allegata  relazione  in  data  1°  giugno  2017,   che
costituisce parte integrante della presente proposta, in cui  si  da'
atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti  elementi  su
collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali  con  la
criminalita' organizzata e su forme di condizionamento degli  stessi,
riscontrando,  pertanto,  i  presupposti   per   l'applicazione   del
richiamato art. 143. 
    Il Prefetto e la Commissione di indagine riferiscono che su  quel
territorio   -   che   ha   un'economia   essenzialmente    agricola,
prevalentemente incentrata sulla coltivazione e  la  lavorazione  del
bergamotto - e' stata accertata la  pervasiva  influenza  di  potenti
sodalizi criminali. 
    Viene altresi' sottolineato che il  sindaco  e'  al  suo  secondo
mandato consecutivo e che tutti i membri della giunta hanno ricoperto
il medesimo incarico nella pregressa consiliatura. Inoltre, ben sette
consiglieri comunali su dodici assegnati all'ente hanno  fatto  parte
dell'organo  consiliare  eletto   a   seguito   delle   consultazioni
amministrative del 2009. 
    In sede di indagine, sono stati riscontrati legami di parentela o
di affinita' ovvero rapporti di frequentazione tra diversi  esponenti
degli organi elettivi e dell'apparato burocratico del comune - alcuni
dei quali con pendenze e pregiudizi di natura penale  -  ed  elementi
della criminalita' organizzata ovvero persone  contigue  ad  ambienti
malavitosi. 
    L'Organo ispettivo ha inoltre preso in  considerazione  gli  atti
intimidatori compiuti nei confronti  del  sindaco  e  del  citato  ex
assessore  con  delega  all'arredo   urbano,   all'ambiente   ed   al
territorio, le cui  autovetture  sono  state  gravemente  danneggiate
rispettivamente  a  dicembre   ed   agosto   2014.   Altro   episodio
intimidatorio  si  e'  verificato  ai  danni  del  capogruppo   della
minoranza consiliare, destinatario - ad ottobre 2014 - di  una  busta
da lettera contenente proiettili per arma da fuoco e minacce  scritte
indirizzate  al  medesimo  amministratore   locale,   ad   un   altro
consigliere di minoranza e ad un soggetto candidatosi alla carica  di
consigliere nella stessa lista del menzionato capogruppo. 
    Vengono poi segnalate le risultanze di fonti tecniche di prova da
cui si evince che il primo cittadino ed il suddetto vicesindaco -  in
prossimita' delle consultazioni amministrative del  2014  -  si  sono
dati reciprocamente atto di essere stati in grado di tessere  con  la
criminalita' organizzata rapporti utili al  mantenimento  dell'ordine
nel territorio comunale, precedentemente esposto ad un forte clima di
intimidazione mafiosa. 
    E' stato quindi preso in esame il settore dei lavori pubblici  in
ordine al quale  -  come  evidenziato  nei  richiamati  provvedimenti
giudiziari di applicazione di misure cautelaci - e' emerso un  quadro
allarmante  in  cui  pubblici  ufficiali,  abusando  delle   funzioni
rivestite ed in spregio ai doveri di imparzialita' e  legalita'  loro
imposti, hanno operato in sinergia con l'amministratore  unico  della
societa' in regime di amministrazione giudiziaria di cui si e' detto,
ottenendo come  contropartita  vantaggi  personali  anche  di  natura
elettorale e rendendo  l'ente  permeabile  ai  condizionamenti  delle
consorterie criminali. 
    Sintomatica in tal senso e' la procedura negoziata, senza  previa
pubblicazione di un bando di gara, per l'affidamento del servizio  di
raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, avviata
con determina dirigenziale di luglio 2013 con il criterio del  prezzo
piu' basso, ai sensi degli articoli 57 e 82, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, vigente ratione temporis. 
    Ed invero, la procedura in  argomento  -  che  negli  atti  della
magistratura inquirente e' descritta come  «poco  cristallina  e  con
molti aspetti oscuri» - si e' conclusa con determina di agosto  2013,
con la quale il servizio e' stato aggiudicato in via definitiva  alla
sopra  citata  societa'  attualmente  in  regime  di  amministrazione
giudiziaria,  il  cui  amministratore  unico  e'  stato  rinviato   a
giudizio, tra l'altro, per il reato di associazione a  delinquere  di
stampo mafioso. Un ulteriore affidamento del  servizio  di  raccolta,
trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani disposto in favore
della predetta societa' con  determina  di  dicembre  2013  e'  stato
ripetutamente prorogato nel corso del 2014  senza  che  l'ente  abbia
tempestivamente provveduto all'indizione di una  nuova  procedura  ad
evidenza pubblica,  in  violazione  dei  principi  di  trasparenza  e
rotazione richiamati dall'art. 2 del regolamento comunale recante  la
disciplina delle forniture e dei servizi in economia. 
    Successivamente  alle  aggiudicazioni   ed   alle   proroghe   in
questione,  l'amministratore  unico  della  societa'  affidataria  ha
proceduto  all'assunzione  -  come  dipendenti  presso  la   medesima
societa' - di  persone  indicate  dall'assessore  all'arredo  urbano,
all'ambiente e al territorio e dal vicesindaco con delega  ai  lavori
pubblici ed  al  personale  sopra  menzionati,  entrambi  rinviati  a
giudizio per il reato di corruzione per un atto contrario  ai  doveri
d'ufficio. In base agli esiti delle indagini espletate  dagli  organi
inquirenti,  attraverso  le  assunzioni  in  parola  -  che  si  sono
susseguite nel tempo anche a seguito dell'affidamento  di  lavori  di
somma urgenza - il predetto amministratore unico si e' assicurato  il
favore degli amministratori locali, i  quali,  a  loro  volta,  hanno
potuto «ricompensare» il sostegno elettorale ricevuto  dalle  persone
da essi segnalate ed effettivamente assunte nella piu'  volte  citata
societa' in regime di amministrazione giudiziaria. Fonti tecniche  di
prova hanno fatto emergere che i due  esponenti  della  compagine  di
Governo    dell'ente    hanno    interloquito    direttamente     con
l'amministratore unico di cui si e' detto anche  per  sollecitare  il
tempestivo  pagamento  delle  competenze   salariali   spettanti   ai
dipendenti  dell'impresa  affidataria  del  servizio   di   raccolta,
trasporto e conferimento dei  rifiuti  solidi  urbani,  sempre  nella
prospettiva di un tornaconto elettorale. 
    Al medesimo amministratore  unico  si  e'  parimenti  rivolto  il
consigliere comunale indicato in premessa - imputato del reato di cui
all'art. 318 del codice penale - ottenendo l'assunzione di un proprio
parente come dipendente dell'impresa in questione. 
    Piu' specificamente, dagli atti della magistratura inquirente  si
evince che  l'amministratore  unico  della  societa'  attualmente  in
regime di amministrazione giudiziaria, con  la  propria  acquiescenza
alle  richieste  degli  esponenti  politici  di  Brancaleone,  si  e'
assicurato non solo un canale privilegiato utile per l'affidamento di
servizi e lavori pubblici e per il  solerte  pagamento  del  relativo
corrispettivo da parte dell'ente, ma anche un atteggiamento  benevolo
dell'amministrazione  comunale   nella   valutazione   di   eventuali
inadempienze contrattuali. 
    In tale direzione, assume valore emblematico la vicenda  relativa
al servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani  affidato
alla predetta societa' con determina dirigenziale di  novembre  2015.
Ed  invero,  e'  emerso  che   solo   a   marzo   e   novembre   2016
l'amministrazione  comunale   ha   formalmente   proceduto   ad   una
segnalazione di inottemperanza e ad una comunicazione di diffida  nei
confronti della societa' affidataria, sebbene gia' nel 2015 la stessa
si fosse resa inadempiente alle disposizioni  previste  dall'art.  25
del capitolato d'appalto. 
    L'operazione di polizia da cui e' scaturito l'accesso ha  inoltre
messo in luce un meccanismo in  base  al  quale  taluni  imprenditori
della zona erano soliti accordarsi per la spartizione  degli  appalti
comunali spesso con il benestare degli amministratori locali. 
    Sotto questo profilo, viene  in  rilievo  l'indagine  di  mercato
avviata dal comune a settembre 2014 per una nuova aggiudicazione  del
servizio di raccolta, trasporto e  conferimento  dei  rifiuti  solidi
urbani, alla quale sono state invitate a partecipare quattro imprese,
tra  cui  la  societa'  precedentemente  affidataria  del   servizio,
attualmente sottoposta ad amministrazione giudiziaria.  Al  riguardo,
e'  stata  acclarata  l'esistenza  di   un'intesa   fraudolenta   tra
l'amministratore unico della citata  societa'  ed  il  rappresentante
legale  di  un'altra  impresa  partecipante  alla   gara,   anch'egli
coinvolto nell'operazione di polizia sopra richiamata  e  rinviato  a
giudizio per il reato di cui all'art. 353 del codice penale aggravato
dalla finalita' mafiosa, la cui posizione processuale  e'  stata  poi
definita con una pronuncia di non luogo a  procedere  per  morte  del
presunto reo. L'intesa  in  parola  era  finalizzata  a  pilotare  la
procedura in modo da assicurare l'aggiudicazione  del  servizio  alla
menzionata  societa'  attualmente  in   regime   di   amministrazione
giudiziaria, che avrebbe dovuto presentare  l'offerta  economicamente
piu' vantaggiosa.  Solo  a  causa  di  un  mero  fattore  accidentale
l'intesa non e' andata a buon fine.  Rileva  peraltro  che  l'impresa
aggiudicataria del servizio - il cui rappresentante legale, partecipe
dell'intesa fraudolenta, e' stato pure coinvolto, come  sopra  detto,
nell'inchiesta da cui ha preso le mosse l'accesso - ad agosto 2016 e'
stata destinataria  di  un  diniego  di  iscrizione  nell'elenco  dei
fornitori, prestatori  ed  esecutori  non  soggetti  a  tentativi  di
infiltrazione mafiosa (c.d. white list) gestito dalla  Prefettura  di
Reggio Calabria. 
    L'Organo ispettivo ha  quindi  esaminato  la  restante  attivita'
gestionale dell'ente, riscontrando gravi e ripetute irregolarita' sia
nel settore delle concessioni demaniali  marittime  sia  nel  settore
edilizio. In particolare,  vengono  stigmatizzate  le  autorizzazioni
edilizie adottate a seguito di  procedimenti  viziati  da  molteplici
illegittimita' e rilasciate in favore di persone legate  da  rapporti
di parentela o affinita' ad esponenti della criminalita'  organizzata
ovvero a soggetti vicini ad ambienti criminali. 
    Infine, sul piano economico-finanziario gli accertamenti esperiti
hanno evidenziato una situazione gravemente deficitaria, che ha  reso
necessario il sistematico ricorso alle anticipazioni di  tesoreria  e
sulla quale hanno pesantemente inciso sia i ritardi e le inefficienze
nell'attivita' di riscossione delle entrate comunali  sia  la  scarsa
incisivita'  dell'azione  di  contrasto  dei  fenomeni  di   evasione
tributaria. 
    Le vicende analiticamente esaminate e  dettagliatamente  riferite
nella  relazione  del  Prefetto   hanno   rivelato   una   serie   di
condizionamenti nell'amministrazione comunale di Brancaleone, volti a
perseguire fini diversi da quelli istituzionali, con pregiudizio  dei
principi di buon andamento, imparzialita' e trasparenza, che  rendono
necessario l'intervento dello Stato per  recidere  il  veicolo  delle
infiltrazioni e per assicurare il risanamento dell'ente. 
    Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del
provvedimento di scioglimento del consiglio comunale  di  Brancaleone
(Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267. 
    In  relazione  alla  presenza  ed  all'estensione  dell'influenza
criminale,  si  rende  necessario  che  la  durata   della   gestione
commissariale sia determinata in diciotto mesi. 
      Roma, 28 luglio 2017 
 
                                    Il Ministro dell'interno: Minniti 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico