Art. 5 
 
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in  conformita'  a  quanto
stabilito dal decreto 12 settembre  2000,  n.  410  di  adozione  del
regolamento concernente la ripartizione  dei  costi  derivanti  dalle
attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  2.  I  soggetti  immessi  nel  sistema  di  controllo   della   DOP
«Formaggella del Luinese» appartenenti  alla  categoria  «caseifici»,
nella filiera formaggi, individuata dall'art. 4 del decreto 12 aprile
2000 e successive modificazioni ed integrazioni recante  disposizioni
generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi  di
tutela  delle  denominazioni  di  origine  protette  (DOP)  e   delle
indicazioni geografiche protette (IGP), sono  tenuti  a  sostenere  i
costi  di  cui  al  comma  precedente,  anche  in  caso  di   mancata
appartenenza al consorzio di tutela.