IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO PER LO SPORT 
 
  Vista la legge 29 novembre  1995,  n.  522,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a
Strasburgo il 16 novembre 1989»; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Vista la legge 26 novembre  2007,  n.  230,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della Convenzione internazionale contro  il  doping  nello
sport, con  allegati,  adottata  a  Parigi  nella  XXXIII  Conferenza
generale UNESCO il 19 ottobre 2005»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 31 ottobre 2001, n. 440,
recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento
della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping  e  per
la tutela della salute nelle attivita' sportive»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante «Regolamento recante il riordino degli organi  collegiali
ed altri organismi operanti presso  il  Ministero  della  salute,  ai
sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183», che
ha trasferito le competenze della suddetta Commissione  alla  Sezione
per la vigilanza ed il controllo sul doping e  per  la  tutela  della
salute nelle  attivita'  sportive  del  Comitato  tecnico  sanitario,
nominato con decreto del Ministro  della  salute  20  maggio  2015  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto 7 luglio 2016, recante «Revisione della lista  dei
farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive  e
delle pratiche mediche, il cui  impiego  e'  considerato  doping,  ai
sensi  della  legge  14  dicembre  2000,  n.  376»   pubblicato   nel
supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta  Ufficiale  del  26  agosto
2016, n. 199 - Serie generale; 
  Visto l'emendamento all'appendice della Convenzione  internazionale
contro il doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento
delle sostanze e dei metodi vietati  per  doping,  che  recepisce  la
lista elaborata dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA) in vigore
dal 1° gennaio 2017; 
  Acquisita  la  proposta  della  Sezione  per  la  vigilanza  ed  il
controllo sul doping e per la tutela  della  salute  nelle  attivita'
sportive del Comitato tecnico sanitario formulata in data  11  maggio
2017; 
  Considerata la necessita' di  armonizzare  la  lista  dei  farmaci,
delle sostanze biologicamente o  farmacologicamente  attive  e  delle
pratiche mediche, il cui impiego e'  considerato  doping  alla  lista
internazionale di riferimento, ai sensi dell'art. 2, comma  3,  della
legge 14 dicembre 2000, n. 376; 
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  12
dicembre 2016, con il quale l'on. dott. Luca Lotti e' stato  nominato
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 dicembre 2016, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio
e' stato conferito l'incarico per lo sport; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
gennaio  2017,  recante  «Delega  di  funzioni  al   Ministro   senza
portafoglio on. dott. Luca Lotti»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di  cui
all'allegato III  parte  integrante  del  presente  decreto,  il  cui
impiego e' considerato doping a norma  dell'art.  1  della  legge  14
dicembre  2000,  n.  376,  ripartite   anche   nel   rispetto   delle
disposizioni  della  «Convenzione  contro  il  doping  nello  sport»,
ratificata  dalla  legge  29  novembre  1995,  n.  522,  in  adesione
all'emendamento  all'allegato  1  della  «Convenzione  internazionale
contro il  doping  nello  sport»,  adottata  a  Parigi  nella  XXXIII
Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005,  ratificata  ai  sensi
della legge 26 novembre 2007, n. 230, contenente la  nuova  lista  di
riferimento delle sostanze e  dei  metodi  vietati  per  doping,  che
recepisce  la  lista  elaborata  dall'Agenzia   mondiale   antidoping
(WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2017 e riportata nell'allegato  I
parte integrante del presente decreto. 
  2. La lista di cui all'allegato III e'  costituita  dalle  seguenti
sezioni: 
    a) sezione 1: classi vietate; 
    b) sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate; 
    c) sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati; 
    d) sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi  attivi  e
dei relativi medicinali; 
    e) sezione 5: pratiche e metodi vietati. 
  3. Sono approvati i criteri di predisposizione e  di  aggiornamento
della lista, di cui all'allegato II, parte  integrante  del  presente
decreto.