Art. 16 Copertura finanziaria 1. Agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede, cosi' come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017, nel limite del primo stanziamento di € 7.000.000,00. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al commissario delegato. 3. La regione Campania ed i Comuni interessati dall'evento sismico di cui in premessa sono autorizzati a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza. All'autorizzazione del versamento delle risorse di cui al presente comma si provvede con apposite ulteriori ordinanze. 4. Il commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.