IL DIRETTORE GENERALE 
per la vigilanza sugli enti, il sistema  cooperativo  e  le  gestioni
                            commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazione   ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4 secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre  2013,«Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di mancata ispezione  straordinaria
disposta   nei   confronti   della   societa'   cooperativa    Umbria
Sociosanitaria  Societa'  cooperativa  sociale»  con  sede  in  Roma,
concluso in data 20 aprile 2017  con  la  proposta  di  adozione  del
provvedimento   di   gestione   commissariale   di    cui    all'art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Considerato che  gli  ispettori  non  hanno  potuto  accedere  alla
documentazione necessaria al fine di verificare la corretta  gestione
della cooperativa, che si e' sottratta  all'ispezione  straordinaria,
nonostante l'invito a consentire l'ispezione regolarmente inviata con
raccomandata  presso  la  sede  sociale  della  cooperativa,   e   la
successiva  diffida  a  inviata  presso  la  residenza   del   legale
rappresentante, entrambe  restituite  al  mittente  con  la  dicitura
«destinatario sconosciuto»; 
  Tenuto conto che, come confermato anche dalle risultanze  ispettive
la cooperativa ha manifestato nel tempo  un  atteggiamento  ostativo,
riscontrato anche dal verbale di mancata revisione, concluso in  data
13 ottobre 2014 con la proposta di gestione commissariale; 
  Vista la nota n. 214913, trasmessa via pec in data 8  giugno  2017,
con la quale e' stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art.
7 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento per l'adozione  del
provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del
codice civile; 
  Considerato  che  la  suddetta  nota  e'  risultata   correttamente
consegnata nella  casella  di  posta  elettronica  certificata  della
cooperativa e che non sono pervenute controdeduzioni; 
  Ritenuti sussistenti pertanto  i  presupposti  per  l'adozione  del
provvedimento  di   gestione   commissariale   ai   sensi   dell'art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato
centrale per le cooperative in data 5 luglio 2017; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del  Ministero,
articolata  su  base   regionale,   sulla   base   delle   attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae dell'avv. Agostino Mazzeo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'amministratore   unico   della   societa'   cooperativa   «Umbria
sociosanitaria societa' cooperativa  sociale»  con  sede  in  Roma  -
Codice fiscale n. 12084281000 costituita in data 4 ottobre  2012,  e'
revocato.