IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete  transeuropea  dei  trasporti  e  che  abroga  la
decisione n. 661/2010/UE e visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  dell'11  dicembre  2013   che
istituisce  il  meccanismo  per  collegare  l'Europa,   modifica   il
regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga i regolamenti (CE) n.  680/2007
e (CE) n. 67/2010; 
  Visto il «Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica» sul
quale questo Comitato si e' definitivamente pronunciato con  delibera
1° febbraio 2001, n. 1 (G.U. n. 54/2001), e che  e'  stato  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001; 
  Considerato che l'opera  di  cui  sopra  e'  compresa,  nell'Intesa
generale quadro tra il Governo e la Regione Toscana, sottoscritta  il
18 aprile 2003, al punto «corridoi autostradali  e  stradali»  e  nei
successivi atti aggiuntivi 22 gennaio 2010 e 16 giugno 2011; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002  S.O.),
con la quale questo Comitato ha approvato il  primo  Programma  delle
infrastrutture strategiche, che include, nell'Allegato 1, nell'ambito
dei «Sistemi stradali ed autostradali» dei  «Corridoi  trasversali  e
dorsale appenninica», l'infrastruttura «Asse viario Fano-Grosseto» e,
nell'Allegato 2, il  «Collegamento  Grosseto  -  Fano»,  e  vista  la
delibera 1° agosto 2014, n. 26 (G.U. n. 3/2015 S.O.),  con  la  quale
questo Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al
Documento di economia  e  finanza  (DEF)  2013,  che  include,  nella
«Tabella O Programma delle infrastrutture  strategiche»,  nell'ambito
dell'infrastruttura «Asse viario Fano-Grosseto», l'intervento «Tratto
1: Grosseto - Siena. Lotto 4»; 
  Considerato che il lotto in  esame  e'  incluso  nel  contratto  di
programma 2015 tra Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e
Anas S.p.A. nella sezione «nuove opere», congiuntamente  al  lotto  9
della  medesima  infrastruttura  Grosseto  -  Fano,  per  un  importo
complessivo da finanziare di entrambi i lotti pari a 237  milioni  di
euro; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
s.m.i.; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  e  visti  in
particolare: 
    l'art.  200,  comma  3,  che  prevede  che,  in  sede  di   prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino  all'approvazione  del
primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in  materia
di infrastrutture e  trasporti  gli  strumenti  di  pianificazione  e
programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo
le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello  stesso
decreto legislativo o in  relazione  ai  quali  sussiste  un  impegno
assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 
    l'art. 214, comma 2, lettera  d)  e  f),  in  base  al  quale  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   provvede   alle
attivita' di supporto  a  questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui
progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro
sottoposizione alla deliberazione  di  questo  Comitato  in  caso  di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione
del progetto; 
    l'art.  214,  comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di   prima
applicazione restano comunque validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163/2006; 
    l'art. 216, comma 1 e comma  27,  che  prevedono  rispettivamente
che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo  n.
50/2016, lo stesso si applica alle procedure e  ai  contratti  per  i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata in vigore, e che le procedure per la valutazione  di  impatto
ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in  vigore
del suddetto decreto legislativo n.  50/2016  secondo  la  disciplina
gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di  cui  al  decreto
legislativo  n.  163/2006,  sono   concluse   in   conformita'   alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i.: 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto agli articoli  214,
comma 11, e 216, commi 1 e 27, del decreto  legislativo  n.  50/2016,
risulta ammissibile all'esame di  questo  Comitato  e  ad  essa  sono
applicabili le disposizioni del  previgente  decreto  legislativo  n.
163/2006; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, con il quale e' stata soppressa  la  Struttura
tecnica di missione istituita con decreto dello  stesso  Ministro  10
febbraio 2003, n. 356, e s.m.i. e i compiti di cui all'art. 3 e 4 del
medesimo  decreto  sono  stati  trasferiti  alle  direzioni  generali
competenti del Ministero alle quali e' demandata  la  responsabilita'
di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria
e la relativa documentazione a supporto; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con  la
quale questo Comitato  ha  formulato,  tra  l'altro,  indicazioni  di
ordine  procedurale  riguardo  alle  attivita'  di  supporto  che  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere
ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi  nel
Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    la  legge  16  gennaio  2003,   n.   3,   recante   «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    la  legge  13  agosto  2010,  n.   136,   come   modificata   dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n.  217,  che,  tra  l'altro,  definisce  le  sanzioni
applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di
pagamento; 
    le delibere 27 dicembre 2002, n. 143  (G.U.  n.  87/2003,  errata
corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n.
24 (G.U. n. 276/2004), con le quali questo Comitato  ha  definito  il
sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito  che  il  CUP  deve
essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili,
cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico
e  deve  essere  utilizzato  nelle  banche  dati  dei  vari   sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari  e
visti, in particolare: 
    l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  convertito
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta  il  monitoraggio
finanziario dei lavori relativi  alle  infrastrutture  strategiche  e
insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e  176,
comma 3, lettera e), del  citato  decreto  legislativo  n.  163/2006,
disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del menzionato decreto
legislativo n. 50/2016; 
    la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15,  (G.U.  n.
155/2015), che, ai sensi del comma  3  del  richiamato  art.  36  del
decreto-legge n. 90/2014, aggiorna  le  modalita'  di  esercizio  del
sistema di monitoraggio finanziario di cui  alla  delibera  5  maggio
2011, n. 45 (G.U. n. 234/2011, errata corrige Gazzetta  Ufficiale  n.
281/2011); 
  Vista la delibera 8 agosto 2015, n. 62 (G.U. n. 271/2015),  con  la
quale questo  Comitato  ha  approvato  lo  schema  di  Protocollo  di
legalita' precedentemente licenziato dal  Comitato  di  coordinamento
per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) nella seduta  del
13 aprile 2015; 
  Vista la delibera 3 agosto 2007, n. 78 (G.U. n. 123/2008),  con  la
quale e' stato approvato il progetto definitivo «Itinerario  S.S.  78
S.G.C. Grosseto - Fano,  tronco  Grosseto  -  Siena,  lotti  5,6,7,8:
adeguamento a 4 corsie della S.S. 223 di Paganico dal km 30+040 al km
41+600» ed e' stato assegnato un  contributo  annuo  suscettibile  di
sviluppare un volume di investimenti di 271.123.345,98 euro  e  vista
la delibera 9 novembre 2007, n. 123 (G.U. n. 123/2008), con la quale,
a parita' di volume d'investimenti finanziato, e' stato rimodulato il
contributo assegnato all'intervento; 
  Vista la proposta di cui alla nota 22 novembre 2016, n. 43913,  con
la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto
l'inserimento all'ordine del giorno della  prima  riunione  utile  di
questo Comitato dell'argomento «Itinerario E78 S.G.C. Grosseto - Fano
- tratto Grosseto - Siena, lotto 4: adeguamento a quattro corsie  nel
tratto Grosseto - Siena (S.S. 223 di Paganico) dal km  27+200  al  km
30+038   -   progetto   definitivo»,   trasmettendo    la    relativa
documentazione istruttoria, poi integrata con note 24  gennaio  2017,
n. 540 e 8 febbraio 2017, n. 1112; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  (da  ora  in  avanti  anche
«Ministero») e in particolare: 
    sotto l'aspetto tecnico-procedurale: 
      che l'intervento in  esame  e'  parte  del  corridoio  stradale
costituito dalla Strada di grande comunicazione (S.G.C.) E78 Grosseto
- Fano,  inserita  nella  Rete  stradale  transeuropea  comprehensive
definita dal «Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti  dell'Unione
per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la
decisione n. 661/2010/UE»; 
    che il tratto Grosseto - Fano e' suddiviso in 11 lotti, dei quali
- alla data di trasmissione  del  progetto  definitivo  in  esame  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - 4 sono in  esercizio
(lotti 1, 2, 3 e 11),  1  in  corso  di  costruzione  (lotto  10),  4
appaltati (lotti 5,  6,  7,  8),  e  2  in  fase  approvazione  della
progettazione definitiva (lotti 4 e 9); 
    che in particolare questo Comitato con la delibera n. 78/2007  ha
approvato il  progetto  definitivo  dei  lotti  5,  6,  7,  8,  dalla
progressiva chilometrica 30+038 alla progressiva chilometrica 41+600;
. 
    che  la  realizzazione  dei   lotti   4   e   9,   di   lunghezza
rispettivamente di 2,9 e 11,8 km circa, consentira' il  completamento
del tratto Grosseto - Siena  e  che  il  Ministero  propone  in  data
odierna l'approvazione del progetto definitivo del solo lotto  4,  in
quanto  il  progetto  definitivo  del  lotto  9  e'   in   corso   di
perfezionamento; 
    che l'intervento, da realizzare nel Comune di Civitella Paganico,
in Provincia di Grosseto, riguarda l'adeguamento  a  quattro  corsie,
dalla progressiva chilometrica 27+200 alla  progressiva  chilometrica
30+038, dell'attuale S.S. 223 di Paganico, ora a singola  carreggiata
di larghezza inferiore al tipo IV delle norme  CNR  80  (10,5  m)  e,
quindi, con caratteristiche geometriche tali  da  non  permettere  un
collegamento fra  Grosseto  e  Siena,  con  un  adeguato  livello  di
servizio; 
    che il Ministero ha precisato che la differenza tra  le  distanze
chilometriche del lotto 4, che  termina  alla  succitata  progressiva
chilometrica 30+038, e del successivo lotto  5,  che  secondo  quanto
riportato nella delibera di questo  Comitato  n.  78/2007  ha  inizio
dalla progressiva chilometrica 30+040, deriva  da  un  arrotondamento
delle stesse distanze e che, come  risulta  dalla  dichiarazione  del
responsabile del procedimento (RUP), i due lotti sono contigui  e  si
raccordano senza discontinuita' e senza ulteriori aggravi  di  natura
economica; 
    che l'intervento permettera' di realizzare una strada con sezione
di tipo B di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti 5 novembre 2001 «norme  funzionali  e  geometriche  per  la
costruzione delle strade», a due carreggiate distinte, una per  senso
di marcia, che nei tratti in affiancamento  saranno  separate  da  un
margine interno con larghezza variabile da 3,50 m a  4,50  m,  e  che
ogni carreggiata sara' dotata di due corsie con larghezza di  3,75  m
ognuna, di una banchina in destra con larghezza di 1,75 m  e  di  una
banchina  in  sinistra  con  larghezza  di  0,50  m,  con   larghezza
complessiva della sezione stradale variabile da un minimo di legge di
22 m ad un massimo di 23 m; 
    che lungo il tracciato non sono previsti svincoli e  sono  invece
previsti 8 viadotti, di cui 4  per  l'asse  1  (la  strada  di  nuova
realizzazione) e 4 per l'asse 2 (la  strada  esistente),  e  che,  in
particolare,  sull'asse  2  sono  previsti  la  demolizione   ed   il
rifacimento ex novo di un viadotto e  l'adeguamento  dei  restanti  3
viadotti gia' presenti; 
    che l'intervento  comprende  la  realizzazione  di  due  gallerie
naturali,  denominate  entrambe  «galleria  naturale  Poggio  Tondo»,
distinte in asse 1 (di 440 m) e asse 2 (di 84 m),  nonche'  di  opere
d'arte minori, tra le quali un sottovia scatolare; 
    che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone a
questo Comitato l'approvazione del progetto definitivo del richiamato
lotto 4 del tratto Grosseto -Siena dell'itinerario Grosseto - Fano; 
    che il progetto definitivo in esame e' stato redatto tra il  2010
e il 2011 ed e' accompagnato dalla relazione ex art. 166, comma 1 del
decreto legislativo  n.  163/2006,  concernente  la  rispondenza  del
progetto alle  precedenti  fasi  progettuali  e  l'ottemperanza  alle
prescrizioni, nella quale e' precisato che: i) il progetto definitivo
in esame e' stato sviluppato sulla base di un precedente progetto  di
massima; ii) che l'iniziale progetto di massima, corredato da  studio
d'impatto ambientale e' stato elaborato prima dell'entrata in  vigore
della legge 11 febbraio 1994, n. 109,  e'  stato  approvato  da  Anas
S.p.A. in data 12 marzo 1992 ed e' stato oggetto  di  valutazione  di
impatto ambientale; iii) che lo stesso progetto di massima, in quanto
assimilato ad un progetto preliminare, e' stato posto  a  base  delle
successive fasi progettuali; iv) che il progetto definitivo in  esame
e' conforme al progetto di massima; 
    che con provvedimento DEC/VIA 18 gennaio 1993, n. 1465,  l'allora
Ministero dell'ambiente, di concerto con  l'allora  Ministero  per  i
beni culturali ed ambientali, ha espresso il parere  favorevole,  con
prescrizioni, relativo alla compatibilita'  ambientale  del  progetto
dell'intero tratto stradale Grosseto - Siena; 
    che in data 8 luglio 2011 Anas S.p.A. ha  trasmesso  il  progetto
definitivo del lotto 4, approvato dal  consiglio  di  amministrazione
della Societa' in data 29 marzo 2011 a tutte le amministrazioni e gli
enti  interessati,  chiedendo,  tra  l'altro,  al   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti  di  finanziare  l'intervento  e  di
convocare la relativa conferenza di servizi; 
    che in data 20 luglio 2011 e' stato dato avviso al  pubblico  sui
quotidiani  «Il  Sole  24  ore»  e  «Il   Tirreno»   dell'avvio   del
procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato  all'esproprio
e della dichiarazione di pubblica utilita', ai sensi della  legge  n.
241/1990 e del decreto legislativo n. 163/2006; 
    che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale  -
VIA e VAS,  in  data  2  dicembre  2011,  con  parere  n.  817  ,  ha
dichiarato, ai fini  della  verifica  di  ottemperanza  del  progetto
definitivo in  esame  alle  prescrizioni  dettate  nel  provvedimento
DEC/VIA n. 1465/1993, la sostanziale coerenza tra lo stesso  progetto
definitivo e il progetto di  massima  del  1992,  precisando  che  le
variazioni dello stesso  progetto  definitivo  non  assumono  rilievo
localizzativo  e  non  comportano  altre  sostanziali   modificazioni
rispetto  al  richiamato  progetto  di   massima   e   indicando   le
prescrizioni da assolvere in sede di progettazione esecutiva; 
    che pertanto  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, con provvedimento  del  13  gennaio  2012,  n.
DVA-2012-929, ha dichiarato l'ottemperanza del progetto definitivo in
esame  alle  prescrizioni   del   provvedimento   di   compatibilita'
ambientale del gennaio  1993,  con  il  rispetto  delle  prescrizioni
riportate nel richiamato parere n. 817; 
    che la Regione Toscana, con la delibera di  Giunta  regionale  n.
887   dell'8   ottobre   2012,   ha   espresso   parere    favorevole
sull'intervento,  condizionato  al  recepimento  delle  condizioni  e
prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale - VIA  e  VAS  n.  817  e  a  quanto
espresso  nei  pareri  della  Provincia  di  Grosseto,   dell'Agenzia
regionale per la protezione ambientale  della  Toscana  (ARPAT),  del
Settore tutela  e  gestione  delle  risorse  idriche  e  del  Settore
pianificazione del territorio, nonche' intesa sulla localizzazione; 
    che Anas S.p.A., in data 3 dicembre 2015, con nota n. 142949,  ha
trasmesso il progetto definitivo del lotto 4 al  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici, che si e' espresso in data 14 dicembre 2016  con
parere n. 86/2015; 
    che, considerata l'impossibilita' di  pervenire  all'approvazione
del progetto del citato lotto 4 in assenza della  relativa  copertura
finanziaria, il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  ha
convocato la conferenza  di  servizi  solo  dopo  l'approvazione  del
contratto di programma 2015 tra Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti e Anas S.p.A., posto che in  quest'ultimo  e'  previsto  il
finanziamento dell'intervento; 
    che, quindi,  la  conferenza  di  servizi  istruttoria  e'  stata
convocata in data 10 febbraio 2016 per il giorno 7 marzo 2016; 
    che il Ministero dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo - Direzione generale belle arti e paesaggio, con nota 9 marzo
2016, n. 6713, ha espresso parere favorevole sul  progetto  in  esame
prescrivendo che «dovranno essere individuati e concordati,  mediante
un sopralluogo congiunto, saggi preventivi nelle aree che  presentano
un piu' elevato rischio archeologico: l'esito di dette  indagini,  da
effettuarsi prima dell'approvazione  del  progetto  esecutivo,  sara'
valutato  al  fine  di  una  eventuale  sottoscrizione   dell'accordo
previsto dall'art. 96, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 e
s.m.i. e delle successive fasi procedimentali»; 
    che la verifica preventiva dell'interesse archeologico  e'  stata
effettuata  nella  fase  di  progettazione  definitiva   e   trovera'
conclusione  in  esito  alle  indagini  da  effettuare  prima   della
approvazione del progetto esecutivo; 
    che   il   progetto,   trasmesso   da   Anas   S.p.A.,   soggetto
aggiudicatore, all'allora Struttura tecnica di missione con  nota  di
luglio 2011, non e'  incorso  nelle  previsioni  del  punto  5  della
delibera n. 26/2014, che  individuava  il  31  dicembre  2014,  quale
termine di trasmissione  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti del progetto preliminare o definitivo ai sensi del  decreto
legislativo n. 163/2006, pena l'automatica  decadenza  dal  Programma
infrastrutture strategiche; 
    che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti allega alla
proposta  gli  elaborati  del  progetto  definitivo   relativi   alla
risoluzione  delle  interferenze,  contenenti   anche   il   relativo
programma di risoluzione, e gli elaborati  relativi  all'acquisizione
delle aree; 
    che, in conclusione, il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti propone a questo Comitato di approvare, ai sensi  dell'art.
167, comma 5,  del  decreto  legislativo  n.  163/2006,  il  progetto
definitivo del lotto  4  adeguamento  a  quattro  corsie  del  tratto
Grosseto  -  Siena  (S.S.  223   di   Paganico)   dalla   progressiva
chilometrica 27+200 alla progressiva chilometrica 30+038; 
  che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  propone,  in
apposito allegato alla  relazione  istruttoria,  le  prescrizioni  da
formulare in sede di approvazione del progetto definitivo  del  lotto
4,  esponendo  le  motivazioni  nei  casi  di  mancato   o   parziale
recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria; 
  sotto l'aspetto attuativo 
    che il soggetto aggiudicatore e' Anas S.p.A.; 
    che la modalita' di affidamento prevista e' l'appalto sulla  base
del progetto esecutivo ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016; 
    che il tempo previsto per la progettazione esecutiva  e  relativa
approvazione e' stimato in circa 12  mesi  mentre  il  tempo  per  la
esecuzione di lavori e' stimato in circa 3 anni e 4 mesi; 
  sotto l'aspetto finanziario 
    che il costo del progetto definitivo redatto da Anas S.p.A. sulla
base del prezzario 2010 era pari a 96.896.295,82 euro, che il  quadro
economico di cui sopra ha subito un primo adeguamento prezzi  che  ha
determinato l'importo di  98.896.295,82  euro  e  successivamente  un
secondo  aggiornamento  secondo  il   nuovo   elenco   prezzi   2016,
comprendente anche la  valorizzazione  delle  prescrizioni  formulate
dalle amministrazioni e accolte dal Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti che ha determinato l'importo di 108.496.380,47 euro; 
    che un ulteriore assestamento del  quadro  economico,  effettuato
anche in esito ad osservazioni emerse in sede di seduta preparatoria,
ha fissato il costo del progetto  a  106.757.010,10  euro,  anch'esso
comprendente i costi connessi alle  raccomandazioni  e  prescrizioni,
come precisato dal  Ministero  proponente,  successivamente  rispetto
alla proposta iniziale; 
    che il costo sottoposto all'approvazione di  questo  Comitato  e'
cosi' articolato; 
 
                                                               (euro) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  
    che gli oneri di investimento includono le seguenti spese, di cui
non e' indicato il dettaglio: 
      spese tecniche relative  alla  progettazione,  alle  necessarie
attivita' preliminari, al coordinamento della sicurezza  in  fase  di
progettazione, alle conferenze di servizi; 
      spese  tecniche   relative   alla   direzione   lavori   e   al
coordinamento della sicurezza in fase di  esecuzione,  all'assistenza
giornaliera e contabilita'; 
      spese  per  attivita'  tecnico-amministrative   connesse   alla
progettazione, al supporto al  responsabile  del  procedimento  e  di
verifica e validazione; 
      eventuali spese per commissioni giudicatrici; 
  che  la  copertura  finanziaria  dell'intervento  e'  carico  delle
risorse  del  contratto  di  programma  2015  tra   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A., approvato  con  decreto
interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
del Ministro dell'economia e delle finanze 23 marzo 2016, n. 87, e in
particolare a valere sull'importo di 237 milioni di euro di cui  alla
tabella «nuove opere» dell'Allegato A del contratto - intervento n. 5
«E78 Tratto 1° Grosseto - Siena lotto 4° e lotto 9°»; 
    che dette risorse sono disponibili sul capitolo 7002 dello  stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  in
capo alla Direzione generale per le strade e le autostrade e  per  la
sicurezza e la vigilanza delle infrastrutture stradali; 
    che le risorse necessarie per il  completamento  della  copertura
finanziaria del lotto 9 saranno rese disponibili con il contratto  di
programma  2016-2020  tra  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti e Anas S.p.A.; 
  Tenuto  conto  che  il  RUP  ha  confermato  che   la   progressiva
chilometrica  30+038,  estremita'  nord  del  lotto  4,  assicura  il
raccordo senza discontinuita' tra i lotti 4 e 5 del tratto Grosseto -
Siena e senza aggravio di costi; 
  Considerato che con nota 24 gennaio 2017,  n.  541,  acquisita  con
protocollo Dipe n. 677 del  13  febbraio  2017,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ha fornito chiarimenti in merito  alle
osservazioni emerse nel corso della riunione preparatoria; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 3 marzo 2017,  n.  1068,  predisposta  congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica  (DIPE)  e
dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  posta   a   base
dell'odierna seduta del Comitato,  contenente  le  valutazioni  e  le
prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministero dell'economia
e delle finanze e degli altri  Ministri  e  Sottosegretari  di  Stato
presenti; 
 
                              Delibera: 
 
1. Approvazione progetto definitivo 
  1.1 Le disposizioni del presente punto sono adottate ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto degli articoli 214,  comma  11,  e
216, commi 1 e 27, del decreto legislativo n. 50/2016, e del  decreto
legislativo n. 163/2006  e  s.m.i.,  da  cui  deriva  la  sostanziale
applicabilita'  della  previgente  disciplina,  di  cui  al   decreto
legislativo  in  ultimo  citato,  a   tutte   le   procedure,   anche
autorizzative, avviate prima del 19 aprile  2016,  e  in  particolare
degli articoli del decreto legislativo n. 163/2006 riportati  per  le
singole disposizioni. 
  1.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del  decreto
legislativo n. 163/2006, e s.m.i., nonche' ai sensi degli articoli 10
e 12 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  327/2001,  e
s.m.i., e' approvato, anche ai fini della localizzazione urbanistica,
della apposizione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio  e  della
dichiarazione  di  pubblica  utilita',  con  le  prescrizioni  e   le
raccomandazioni  di  cui  al  successivo  punto  1.5,   il   progetto
definitivo dell'intervento «Grosseto - Fano tratto Grosseto - Siena -
lotto 4 adeguamento a quattro corsie  del  tratto  Grosseto  -  Siena
(S.S. 223 di Paganico) dalla  progressiva  chilometrica  27+200  alla
progressiva chilometrica 30+038. 
  1.3 L'approvazione di cui  al  punto  1.2  sostituisce  ogni  altra
autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e  consente
la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita'  previste
nel progetto approvato. 
  1.4 Ai sensi dell'art. 165, comma 3,  del  decreto  legislativo  n.
163/2006 e s.m.i., l'importo di 106.757.010,10 euro, al netto di IVA,
come sintetizzato nella precedente  «presa  d'atto»,  costituisce  il
limite di spesa dell'intervento di cui al punto 1.2. 
  1.5 Le prescrizioni citate  al  precedente  punto  1.2,  cui  resta
subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'Allegato
1, che forma parte integrante della presente delibera. L'ottemperanza
alle prescrizioni  non  potra'  comunque  comportare  incrementi  del
limite di spesa di cui al precedente punto 1.4. 
  1.6 Ai sensi dell'art. 170, comma 4,  del  decreto  legislativo  n.
163/2006 e' contestualmente approvato  il  programma  di  risoluzione
delle interferenze, i cui elaborati progettuali  sono  allegati  alla
documentazione   istruttoria   trasmessa    dal    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  1.7 Gli elaborati di progetto relativi agli espropri sono  allegati
alla  documentazione  istruttoria  trasmessa  dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti. 
2. Copertura finanziaria 
  La copertura finanziaria dell'intervento di cui  al  punto  1.2  e'
carico delle risorse del contratto di programma  2015  tra  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e  Anas  S.p.A.,  approvato  con
decreto interministeriale del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze 23 marzo 2016,
n. 87, e in particolare a valere sull'importo di 237 milioni di  euro
di cui alla tabella «nuove opere» dell'Allegato  A  del  contratto  -
intervento n. 5 «E78 Tratto 1° Grosseto - Siena lotto 4° e lotto 9°». 
3. Ulteriori prescrizioni 
  3.1 Dalla voce «oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
e  oneri  per  attuazione  protocollo  di  legalita'»  viene  espunta
l'espressione «oneri per attuazione protocollo  di  legalita'»  e  di
conseguenza i relativi 150.000 euro originariamente previsto per tale
voce confluiscono nella voce «imprevisti» del quadro economico. 
  3.2 Il contratto di programma Anas  2016-2020  dovra'  reintegrare,
per il lotto 9 della tratta Grosseto - Siena,  la  quota  di  risorse
anticipata per altri interventi e per il finanziamento del lotto 4 di
cui al punto 1.2, menzionando esplicitamente la modifica apportata al
contratto 2015 per completare il finanziamento del predetto lotto 4. 
  3.3 La tabella del suddetto contratto di programma  Anas  2016-2020
relativa  a  costi,  disponibilita'  e  fabbisogni  per   intervento,
anticipata in estratto  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti con la  nota  1112  del  8  febbraio  2017,  dovra'  essere
adeguata al costo aggiornato del lotto 4 di cui al punto 1.4. 
  3.4 Gli oneri di investimento saranno riconosciuti  sulla  base  di
una rendicontazione e documentazione di dettaglio, in funzione  delle
spese sostenute. 
  3.5 La somma di 80.000 euro  per  sondaggi  archeologici,  come  da
prescrizioni del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, e' inclusa nella voce del quadro economico  «spese  tecniche
relative alla progettazione esecutiva e rilevamenti archeologici». 
  3.6 Prima dell'esperimento  delle  procedure  di  affidamento,  nel
progetto devono essere attentamente valutate e risolte le  criticita'
precedentemente messe in evidenza, tra le quali si  sottolineano  per
la loro importanza: a) le insufficienti portate definite nell'analisi
idrologica;   b)   l'attraversamento   del   torrente    Lanzo;    c)
l'attraversamento del fosso dei Diacci. 
4. Altre disposizioni 
  4.1 II Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvedera'
ad assicurare, per conto di questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti relativi al progetto definitivo di cui al precedente  punto
1.2. 
  4.2 II soggetto aggiudicatore provvedera',  prima  dell'inizio  dei
lavori previsti nel  citato  progetto,  a  fornire  assicurazioni  al
predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo,
delle prescrizioni di cui al punto 1.5. 
  4.3 II medesimo Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
provvedera' altresi' a svolgere le attivita'  di  supporto  intese  a
consentire a questo Comitato di  espletare  i  compiti  di  vigilanza
sulla realizzazione delle opere ad  esso  assegnati  dalla  normativa
citata in premessa, tenendo  conto  delle  indicazioni  di  cui  alla
delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 
  4.4 II soggetto aggiudicatore inviera'  al  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini
della verifica  di  ottemperanza  delle  prescrizioni  riportate  nel
suddetto Allegato 1 poste dallo stesso Ministero. 
  4.5 Prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione  del  progetto
di cui al punto 1.2 dovra' essere stipulato  apposito  Protocollo  di
legalita'  tra  la  Prefettura   competente   U.T.G.,   il   soggetto
aggiudicatore e l'impresa appaltatrice, ai sensi  della  delibera  n.
62/2015, punto 3.1. 
  4.6 II soggetto aggiudicatore dell'opera, assicura il  monitoraggio
ai sensi del  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229.  In
osservanza del  principio  che  le  informazioni  comuni  ai  sistemi
debbano essere inviate una sola volta,  nonche'  per  minimizzare  le
procedure e i connessi adempimenti, sono assicurati a questo Comitato
flussi costanti  di  informazioni,  coerenti  per  contenuti  con  il
sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1
della legge n. 144/1999. A regime, tracciato e modalita'  di  scambio
dei dati saranno definiti con un protocollo tecnico tra la Ragioneria
Generale dello Stato e DIPE,  da  redigersi  ai  sensi  dello  stesso
decreto legislativo, articoli 6 e 7. 
  4.7  Ai  sensi  della  richiamata  delibera  n.  15/2015,  prevista
all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le  modalita'  di
controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle  previsioni  della
medesima delibera. 
  4.8 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP indicato per l'opera
dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e
contabile riguardante l'opera stessa. 
    Roma, 3 marzo 2017 
 
                                                      Il Presidente   
                                                    Gentiloni Silveri 
 
Il Segretario: Lotti 

Registrata alla Corte dei conti il 10 agosto 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
1063