(Allegato 1-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                      Collegio dei Partecipanti 
 
    1. Il Collegio dei Partecipanti e'  costituito  dai  Partecipanti
nominati ai sensi dell'art. 5. Il Presidente lo  convoca  ogni  volta
che lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta  scritta,  indicando
gli  argomenti  da  trattare,  almeno  due  membri  del  Comitato  di
Gestione, un quinto dei  Partecipanti  o  l'Organo  di  Revisione,  e
almeno una volta l'anno. 
    2. Il Collegio dei Partecipanti e'  convocato  e  presieduto  dal
Presidente della Fondazione. 
    3. Alle riunioni del Collegio dei Partecipanti  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art.  10  del  presente  statuto,  in  quanto
compatibili. 
    4. Il Collegio dei Partecipanti svolge una funzione  generale  di
indirizzo e verifica dell'attivita' della Fondazione. In  particolare
esprime pareri non vincolanti sull'attivita' della Fondazione  quando
previsto nel presente statuto o richiesto dal Comitato di Gestione. 
    5. Alle riunioni del Collegio dei Partecipanti  possono  prendere
parte, senza diritto di voto, i membri del Comitato di Gestione e  il
Segretario generale. 
    6.  Il  verbale  delle  riunioni  del  Collegio  e'  redatto  dal
Segretario che lo firma unitamente al Presidente. Ove il Comitato  di
Gestione non abbia provveduto alla nomina del Segretario, le relative
funzioni sono svolte dal Segretario generale della Fondazione.