(Allegato 1-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                        Comitato di Gestione 
 
    1. La Fondazione e' amministrata da un Comitato di  Gestione  (di
seguito «Comitato») composto 10 membri, di cui: 
      a) tre consiglieri designati rispettivamente dal Presidente del
Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e  delle  finanze,
dal Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali.  Quest'ultimo
ricopre di diritto la carica di Presidente della Fondazione; 
      b) un consigliere designato dal Consiglio nazionale  del  Terzo
settore; 
      c) sei consiglieri nominati dal Collegio dei Partecipanti,  che
siano  espressione  sia  dei  Partecipanti   non   profit   sia   dei
Partecipanti for profit, con le modalita' definite in  un  successivo
regolamento adottato dal Comitato di Gestione. 
    2. I membri del Comitato  sono  scelti  tra  persone  di  notoria
indipendenza, in possesso di requisiti di onorabilita'  e  comprovata
esperienza, almeno quinquennale,  nei  campi  dell'imprenditorialita'
sociale, delle professioni, del management,  dell'accademia  o  delle
attivita'  filantropiche,  requisiti  che  verranno  verificati   dal
Consiglio stesso nella prima adunanza disponibile. 
    3. I componenti del Comitato di cui alle  lettere  a)  e  b)  del
comma 1 sono nominati con decreto del  Ministro  vigilante.  Tutti  i
componenti del Comitato restano in carica fino  all'approvazione  del
bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla loro  nomina  e
possono essere confermati una sola volta. 
    4. Non puo' essere nominato consigliere e,  se  nominato,  decade
dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il  fallito  o  chi  e'
stato condannato ad  una  pena  che  comporta  l'interdizione,  anche
temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare  uffici
direttivi. 
    5. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di  un  consigliere
si procede alla sua sostituzione secondo le  modalita'  indicate  nel
presente articolo. 
    6. Nel caso in cui il Collegio dei Partecipanti non provveda alla
sostituzione dei membri entro due mesi  dal  verificarsi  dell'evento
che ha  determinato  la  cessazione  dalla  carica,  il  Comitato  di
Gestione provvedera'  mediante  cooptazione  alla  nomina  dei  nuovi
consiglieri. I consiglieri cosi' nominati cessano dalla  carica  allo
scadere del mandato degli altri componenti.