(Allegato 1-art. 9)
                               Art. 9. 
 
                 Competenze del Comitato di Gestione 
 
    1.  Al  Comitato  di  Gestione  e'   affidata   l'amministrazione
ordinaria  e  straordinaria  della  Fondazione.  In  particolare,  il
Comitato, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni
del presente statuto: 
      a. assicura l'eccellenza della Fondazione; 
      b. sovrintende all'attivita' della Fondazione; 
      c. redige la relazione annuale sull'attivita', ne predispone  e
ne esegue i programmi; 
      d. delibera la partecipazione a progetti, fondi,  investimenti,
e altre attivita' tipiche dell'attivita' della Fondazione; 
      e.  redige  e  approva  annualmente  il  bilancio   consuntivo,
preventivo e il bilancio sociale; 
      f. redige e trasmette entro il 31 dicembre di  ogni  anno  alle
Camere una relazione sulle  attivita'  svolte  per  il  perseguimento
degli scopi istituzionali, sui risultati conseguiti,  sull'entita'  e
articolazione del patrimonio, nonche' sull'utilizzo della dotazione; 
      g. delibera sull'accettazione delle  donazioni  e  dei  lasciti
testamentari, nel rispetto del principio di trasparenza  e  valutando
la presenza di  eventuali  conflitti  di  interessi  tra  donatore  e
Fondazione; 
      h.  decide  la  destinazione  degli  avanzi  di   gestione   ad
incremento del Fondo di Dotazione; 
      i. definisce  la  struttura  operativa  della  Fondazione,  che
dovra' essere improntata a criteri di efficienza ed economicita'; 
      l. amministra e gestisce  i  beni  di  cui  la  Fondazione  sia
proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; 
      m. nomina, tra  i  propri  membri,  il  Vice  Presidente  della
Fondazione; 
      n. nomina il Segretario generale; 
      o. sottoscrive contratti di qualsiasi natura; 
      p. delibera, sentito il parere obbligatorio  e  vincolante  del
Ministero vigilante e il parere obbligatorio ma  non  vincolante  del
Collegio dei Partecipanti, eventuali  modifiche  allo  statuto  e  le
sottopone alle  autorita'  competenti  per  l'approvazione  ai  sensi
dell'art. 10, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106; 
      q. delibera, sentito il parere obbligatorio ma  non  vincolante
del Collegio dei Partecipanti,  in  merito  allo  scioglimento  della
Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, ai  sensi  delle  norme
del codice civile; 
      r. approva il regolamento interno recante la  predeterminazione
dei criteri e delle modalita' alle quali la Fondazione e'  tenuta  ad
attenersi nel caso di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari e  di  attribuzione  di  vantaggi  economici  di
qualunque genere, nonche' i regolamenti interni di cui il Comitato di
Gestione ritenga opportuno dotarsi; 
      s. delibera la costituzione e la partecipazione  a  fondazioni,
associazioni, imprese sociali, consorzi, societa',  e,  in  generale,
enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero. 
    2.  Il  Comitato  puo'  delegare  alcune  funzioni  espressamente
determinate al  Presidente,  ai  suoi  componenti,  o  al  Segretario
generale.