Art. 3 
 
                            Impugnazioni 
 
  1. I provvedimenti di assegnazione dei punti e sospensione  possono
essere impugnati ai sensi degli articoli 22  e  ss.  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. 
  2.  Qualora,  a  seguito  di   impugnazione,   sia   annullato   il
provvedimento con cui sono stati  assegnati  i  punti,  il  marittimo
interessato presenta al Capo del Compartimento marittimo dell'Ufficio
di  iscrizione  copia  del  provvedimento  giudiziale   che   dispone
l'annullamento. 
  3.  Il  Capo  del  Compartimento,   entro   trenta   giorni   dalla
comunicazione di cui al comma 2 del presente  articolo,  dispone  con
proprio  provvedimento  la  decurtazione  dei  punti  assegnati,   lo
notifica  al  marittimo  interessato,  dispone  l'annotazione   degli
estremi del provvedimento sul documento matricolare del  marittimo  -
con  indicazione  del  numero  dei  punti   decurtati   -,   ne   da'
comunicazione  al  Centro  controllo  nazionale  pesca  del   Comando
generale del Corpo delle  Capitanerie  di  porto  ed  all'Ufficio  di
iscrizione del marittimo per le  dovute  annotazioni  sul  pertinente
registro. 
  4. Nel caso in cui  dall'assegnazione  dei  punti,  successivamente
decurtati ai sensi del comma 3 del presente articolo, sia derivata la
sospensione delle funzioni di comandante, il Capo  del  Compartimento
dell'Ufficio  marittimo  di  iscrizione  del  marittimo   interessato
provvede all'annullamento del provvedimento di divieto e ad annotarne
gli estremi sul documento matricolare del marittimo e,  ove  occorra,
sul ruolo ovvero ruolino di equipaggio.