Art. 2 Modalita' di acquisizione dati 1. Le banche incaricate del servizio di cassa delle universita' di cui all'art. 1, comma 1, e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi, in seguito indicati come «cassieri», non possono accettare ordinativi di pagamento e ordinativi di incasso privi del codice gestionale. 2. Le informazioni codificate sono trasmesse quotidianamente alla banca dati SIOPE tramite i cassieri, secondo le Regole di colloquio cassieri - Banca d'Italia, consultabili sul sito internet www.siope.mef.gov.it. 3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascuna universita' e' identificata da un codice-ente assegnato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), consultabile sul sito internet www.siope.mef.gov.it. I cassieri chiedono il codice-ente delle universita' di nuova istituzione, e segnalano eventuali modifiche anagrafiche successive, alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio. A tal fine il cassiere comunica il codice fiscale dell'ente e la legge o il provvedimento che ha determinato la variazione anagrafica. 4. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai cassieri con il codice previsto per gli «altri incassi da regolarizzare» o per gli «incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale dell'incasso. A tal fine il cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali. 5. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza del titolo di pagamento, sono codificati dai cassieri con il codice previsto per gli «altri pagamenti da regolarizzare», o per i «pagamenti da regolarizzare per pignoramenti» o per «i pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi titoli di pagamento da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale del pagamento. A tal fine il cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali. 6. Entro il giorno 20 di ogni mese, i cassieri trasmettono al SIOPE informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilita' liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all'allegato «B» al presente decreto. Entro lo stesso termine le universita' di cui all'art. 1, comma 1, comunicano al loro cassiere - che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE - le informazioni sulla consistenza delle disponibilita' finanziarie depositate alla fine del mese precedente presso altri istituti di credito. 7. Alle operazioni da cui non derivano effettivi incassi o pagamenti, in quanto determinate da ordinativi di entrata o di spesa che si compensano totalmente, eseguite dal cassiere nell'anno successivo a quello cui sono imputati i relativi titoli di incasso e di pagamento, e' attribuita la data contabile corrispondente all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario chiuso (cd. data contabile fittizia).