Art. 2 
 
                   Modalita' di acquisizione dati 
 
  1. Le banche incaricate del servizio di cassa  degli  enti  di  cui
all'art. 1, comma 1, e  gli  uffici  postali  che  svolgono  analoghi
servizi, in seguito indicati come «cassieri», non  possono  accettare
ordinativi di pagamento e ordinativi  di  incasso  privi  del  codice
gestionale. 
  2. Le informazioni codificate sono trasmesse  quotidianamente  alla
banca dati SIOPE tramite i cassieri, secondo le Regole  di  colloquio
cassieri  -  Banca   d'Italia,   consultabili   sul   sito   internet
www.siope.mef.gov.it 
  3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE,  ciascun  ente  e'
identificato da un codice-ente assegnato dall'Istituto  nazionale  di
statistica    (ISTAT),     consultabile     sul     sito     internet
www.siope.mef.gov.it. I cassieri chiedono il codice-ente  degli  enti
di nuova istituzione, e  segnalano  eventuali  modifiche  anagrafiche
successive, alle ragionerie territoriali dello Stato  competenti  per
territorio. A  tal  fine  il  cassiere  comunica  il  codice  fiscale
dell'ente e la  legge  o  il  provvedimento  che  ha  determinato  la
variazione anagrafica. 
  4. I cassieri possono chiedere l'articolazione  in  gestioni  della
trasmissione dei dati degli enti di  ricerca  seguendo  la  procedura
indicata   nella   sezione   «Codici    degli    enti»    del    sito
www.siope.mef.gov.it 
  5. Gli incassi effettuati, ai sensi  della  normativa  vigente,  in
assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai cassieri con il
codice previsto per gli «altri incassi da regolarizzare»  o  per  gli
«incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa».  A
seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di  incasso  da  parte
dell'ente, tali codici sono sostituiti  da  quelli  definitivi  senza
modificare la data originale dell'incasso. A  tal  fine  il  cassiere
evita di sostituire i provvisori  originariamente  emessi  con  nuovi
provvisori, se non per ovviare ad errori materiali. 
  6. I pagamenti effettuati, ai sensi  della  normativa  vigente,  in
assenza del titolo di pagamento, sono codificati dai cassieri con  il
codice previsto per gli «altri pagamenti da regolarizzare», o  per  i
«pagamenti da regolarizzare per pignoramenti» o per «i  pagamenti  da
regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa». A
seguito dell'emissione dei relativi  titoli  di  pagamento  da  parte
dell'ente, tali codici sono sostituiti  da  quelli  definitivi  senza
modificare la data originale del pagamento. A tal  fine  il  cassiere
evita di sostituire i provvisori  originariamente  emessi  con  nuovi
provvisori, se non per ovviare ad errori materiali. 
  7. Entro il giorno 20 di ogni mese, i cassieri trasmettono al SIOPE
informazioni  codificate  sulla  consistenza   delle   disponibilita'
liquide dei singoli enti alla fine del mese  precedente,  secondo  lo
schema previsto all'allegato B al presente decreto. Entro  lo  stesso
termine gli enti di cui all'art.  1,  comma  1,  comunicano  al  loro
cassiere - che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE -  le
informazioni  sulla  consistenza  delle  disponibilita'   finanziarie
depositate alla fine del mese precedente  presso  altri  istituti  di
credito. 
  8.  Alle  operazioni  da  cui  non  derivano  effettivi  incassi  o
pagamenti, in quanto determinate da ordinativi di entrata o di  spesa
che  si  compensano  totalmente,  eseguite  dal  cassiere   nell'anno
successivo a quello cui sono imputati i relativi titoli di incasso  e
di  pagamento,  e'  attribuita  la  data   contabile   corrispondente
all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario chiuso (cosiddetta  data
contabile fittizia).