Art. 8 
 
 
       Presentazione domande e concessione delle agevolazioni 
 
  1.  Le  domande  di  ammissione  alle  agevolazioni  devono  essere
presentate  secondo  le  modalita'  e  nei  termini   stabiliti   con
successivi  decreti  del  direttore  generale  per  le  politiche  di
internazionalizzazione e la promozione degli scambi. 
  2. Il Ministero procede alla concessione delle agevolazioni secondo
l'ordine cronologico di ricezione delle domande di agevolazione e nei
limiti delle risorse disponibili, tenuto conto delle riserve  di  cui
all'art. 2, comma 5, nonche' della completezza della domanda e  della
sussistenza dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 4. 
  3. Nel caso di incompletezza della domanda ovvero di  insussistenza
dei requisiti di ammissibilita' di  cui  all'art.  4,  si  procede  a
comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai  sensi
dell'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241  e  successive
modifiche e integrazioni. 
  4. Le agevolazioni sono concesse entro sessanta giorni dal  termine
ultimo per la presentazione delle domande di  agevolazione  stabilito
con i successivi provvedimenti di cui al comma 1. 
  5.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data   di   concessione   delle
agevolazioni, i  soggetti  beneficiari  sono  tenuti  a  trasmettere,
secondo le modalita' previste dal provvedimento di cui al comma  1  e
pena la  decadenza  dalle  agevolazioni,  il  contratto  di  servizio
stipulato con una  delle  societa'  di  temporary  export  management
presenti nell'elenco di cui all'art. 6, comma 1.