IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto; Visto il decreto del Ministro dei trasporti 15 marzo 1993, recante «Disposizioni riguardanti l'idoneita' tecnico-professionale, fisica e morale dei direttori di esercizio dei servizi di pubblico trasporto terrestre e dei loro sostituti», successivamente modificato con decreto ministeriale 30 luglio 1993; Ritenuto necessario adeguare, per i pubblici servizi di trasporto effettuati mediante ferrovie non soggette al controllo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), tranvie e filovie, metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa in sede propria, le disposizioni previste dagli articoli 90, secondo e quarto comma, e 91, ultimo comma, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, riguardanti le funzioni ed i requisiti tecnicoprofessionali fisici e morali delle persone da preporre a tali servizi e la nomina dei sostituti; Decreta: Art. 1 Generalita' 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti in servizio di pubblico trasporto terrestre che, agli effetti delle stesse disposizioni, si suddividono nelle seguenti categorie: a) ferrovie non soggette alla vigilanza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF); b) metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa in sede propria; c) tranvie; d) filovie.