IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753, recante norme in materia di  polizia,  sicurezza  e  regolarita'
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti 15 marzo 1993,  recante
«Disposizioni riguardanti l'idoneita' tecnico-professionale, fisica e
morale dei direttori di esercizio dei servizi di  pubblico  trasporto
terrestre e  dei  loro  sostituti»,  successivamente  modificato  con
decreto ministeriale 30 luglio 1993; 
  Ritenuto necessario adeguare, per i pubblici servizi  di  trasporto
effettuati mediante ferrovie non soggette al  controllo  dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), tranvie e  filovie,
metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa  in  sede
propria, le disposizioni previste dagli articoli 90, secondo e quarto
comma, e 91, ultimo comma, del suddetto decreto del Presidente  della
Repubblica n. 753 del 1980, riguardanti le funzioni  ed  i  requisiti
tecnicoprofessionali fisici e morali delle persone da preporre a tali
servizi e la nomina dei sostituti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Generalita' 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli  impianti
in servizio di pubblico trasporto terrestre che, agli  effetti  delle
stesse disposizioni, si suddividono nelle seguenti categorie: 
  a) ferrovie non soggette alla vigilanza dell'Agenzia nazionale  per
la sicurezza delle ferrovie (ANSF); 
  b) metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di  massa  in
sede propria; 
  c) tranvie; 
  d) filovie.