Art. 2 Requisiti del direttore di esercizio 1. Per poter espletare le funzioni di direttore di esercizio, ai sensi dell'art. 89 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, l'interessato deve possedere i seguenti requisiti: 1. Requisiti generali: a) essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadini italiani o comunitari non avente la cittadinanza in uno Stato membro che sia titolare di diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero, ivi compresi quelli beneficiari di protezione internazionale ai sensi dell'art. 2, lettera a-bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; b) per i soggetti non aventi la cittadinanza italiana: attestato per la conoscenza della lingua italiana di livello C1, come da Quadro comune europeo (QCER); c) eta' non inferiore ai 30 anni e non superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente e comunque non superiore a 70 anni. 2. Requisiti fisici: a) requisiti fisici indicati nell'allegato 1 al presente decreto. 3. Requisiti tecnico-professionali: a) laurea in ingegneria, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, come modificato dal decreto ministeriale 24 febbraio 1993, ovvero laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ed abilitazione all'esercizio della relativa professione, nonche' esperienza specifica con mansioni direttive tecniche nel settore dei trasporti ad impianti fissi di cui all'art. 1 del presente decreto maturata presso un'azienda esercente o presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per un periodo non inferiore al seguente numero di anni: anni tre per le categorie c) e d); anni cinque per le categorie a) e b). 4. Requisiti morali: a) non aver riportato sentenze penali di condanna, ne' sentenze di cui all'art. 444 e seguenti del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dall'art. 166 del codice penale, ne' avere procedimenti penali pendenti inerenti fatti o atti relativi all'esercizio ferroviario; b) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o altra azienda di trasporto, o decaduto dall'impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16. 5. Requisiti di reperibilita': a) risiedere o avere domicilio nel comune in cui e' situata la direzione di esercizio o in un comune ad esso limitrofo.