Art. 2 
 
 
                Requisiti del direttore di esercizio 
 
  1. Per poter espletare le funzioni di direttore  di  esercizio,  ai
sensi dell'art. 89 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 753 del 1980, l'interessato deve possedere i seguenti requisiti: 
1. Requisiti generali: 
  a) essere cittadino italiano  o  comunitario  ovvero  familiare  di
cittadini italiani o comunitari non avente  la  cittadinanza  in  uno
Stato membro che sia titolare di diritto di soggiorno o  del  diritto
di soggiorno permanente, ovvero  cittadino  straniero,  ivi  compresi
quelli beneficiari di protezione internazionale ai sensi dell'art. 2,
lettera a-bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  251,  in
possesso di permesso  di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo; 
  b) per i soggetti non aventi la  cittadinanza  italiana:  attestato
per la conoscenza della lingua italiana di livello C1, come da Quadro
comune europeo (QCER); 
  c) eta' non inferiore ai 30 anni e non superiore ai limiti previsti
dalla normativa vigente e comunque non superiore a 70 anni. 
2. Requisiti fisici: 
    a) requisiti fisici indicati nell'allegato 1 al presente decreto. 
3. Requisiti tecnico-professionali: 
    a) laurea in ingegneria, di cui al  regio  decreto  30  settembre
1938, n. 1652, come modificato dal decreto ministeriale  24  febbraio
1993, ovvero laurea specialistica di cui al  decreto  ministeriale  3
novembre 1999, n. 509, ovvero laurea magistrale  di  cui  al  decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ed  abilitazione  all'esercizio
della relativa professione, nonche' esperienza specifica con mansioni
direttive tecniche nel settore dei trasporti ad impianti fissi di cui
all'art. 1 del presente decreto maturata presso un'azienda  esercente
o presso il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  per  un
periodo non inferiore al seguente numero di anni: 
  anni tre per le categorie c) e d); 
  anni cinque per le categorie a) e b). 
4. Requisiti morali: 
  a) non aver riportato sentenze penali di condanna, ne' sentenze  di
cui all'art. 444 e seguenti del codice  di  procedura  penale,  salvo
quanto  previsto  dall'art.  166  del  codice   penale,   ne'   avere
procedimenti  penali  pendenti  inerenti  fatti   o   atti   relativi
all'esercizio ferroviario; 
  b) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una
pubblica amministrazione o altra azienda  di  trasporto,  o  decaduto
dall'impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera  d)
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.  3,
nonche' ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16. 
5. Requisiti di reperibilita': 
    a) risiedere o avere domicilio nel comune in cui  e'  situata  la
direzione di esercizio o in un comune ad esso limitrofo.