Art. 5 Sostituzione del direttore di esercizio 1. Qualora sia necessario procedere alla sostituzione del direttore di esercizio di un impianto, per iniziativa dell'azienda esercente, per rinunzia dell'interessato, o per raggiungimento, da parte dello stesso interessato, del limite di eta', l'azienda ne da' comunicazione scritta al competente USTIF ed ai competenti organi regionali, per gli impianti rientranti nelle attribuzioni di questi ultimi, almeno sessanta giorni prima della cessazione dell'incarico. 2. Nell'eventualita' di revoca dell'assenso o del nulla osta tecnico di cui all'art. 90, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, l'autorita' che ha disposto tale revoca fissa, altresi', il termine di tempo entro il quale deve aver luogo la sostituzione. 3. Entro i termini di tempo indicati ai precedenti commi 1 e 2, l'azienda esercente deve nominare il nuovo direttore di esercizio e presentare la documentazione prevista all'art. 3 per ottenere l'assenso o il nulla osta tecnico per tale nomina. 4. Il direttore di esercizio cessante rimane in carica, con tutte le proprie attribuzioni, sino all'insediamento del nuovo direttore di esercizio. 5. L'atto di subentro viene formalizzato mediante apposito verbale di consegna, sottoscritto da entrambi gli interessati e dal legale rappresentante dell'azienda esercente.