Art. 5 
 
 
               Sostituzione del direttore di esercizio 
 
  1. Qualora sia necessario procedere alla sostituzione del direttore
di esercizio di un impianto, per iniziativa  dell'azienda  esercente,
per rinunzia dell'interessato, o per raggiungimento, da  parte  dello
stesso  interessato,  del  limite   di   eta',   l'azienda   ne   da'
comunicazione scritta al competente USTIF  ed  ai  competenti  organi
regionali, per gli impianti rientranti nelle attribuzioni  di  questi
ultimi, almeno sessanta giorni prima della cessazione dell'incarico. 
  2. Nell'eventualita'  di  revoca  dell'assenso  o  del  nulla  osta
tecnico di cui all'art. 90, primo comma, del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 753 del 1980, l'autorita' che  ha  disposto  tale
revoca fissa, altresi', il termine di tempo entro il quale deve  aver
luogo la sostituzione. 
  3. Entro i termini di tempo indicati ai precedenti  commi  1  e  2,
l'azienda esercente deve nominare il nuovo direttore di  esercizio  e
presentare  la  documentazione  prevista  all'art.  3  per   ottenere
l'assenso o il nulla osta tecnico per tale nomina. 
  4. Il direttore di esercizio cessante rimane in carica,  con  tutte
le proprie attribuzioni, sino all'insediamento del nuovo direttore di
esercizio. 
  5. L'atto di subentro viene formalizzato mediante apposito  verbale
di consegna, sottoscritto da entrambi gli interessati  e  dal  legale
rappresentante dell'azienda esercente.