Art. 6 Sostituto del direttore di esercizio 1. Il direttore di esercizio, entro trenta giorni dalla sua nomina, deve designare, ai sensi dell'art. 91, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, e previo il benestare dell'azienda esercente, un sostituto di sua fiducia e di pari titolo professionale, al quale affidare temporaneamente le proprie funzioni. 2. Fatto salvo il benestare dell'azienda esercente, la scelta del sostituto del direttore di esercizio di un impianto e' lasciata al responsabile giudizio del titolare, che, in relazione a quanto disposto dall'art. 91, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, risponde di tale scelta anche agli effetti della idoneita' professionale e della capacita' del sostituto ad espletare le funzioni ed i particolari adempimenti ad esso affidati. 3. Il direttore di esercizio da' tempestiva comunicazione scritta della nomina, di cui al precedente primo comma, al competente USTIF che ne prende atto, nonche' ai competenti organi regionali per gli impianti rientranti nelle attribuzioni di questi ultimi, allegando la dichiarazione con la quale la persona proposta come sostituto accetta espressamente l'incarico. 4. Salvo casi di forza maggiore, il passaggio della funzione di direttore di esercizio dal titolare al sostituto e viceversa, deve ogni volta essere registrato su apposito libro-giornale, a cura di chi subentra all'altro, con l'indicazione del giorno e dell'ora.