Art. 6 
 
 
                Sostituto del direttore di esercizio 
 
  1. Il direttore di esercizio, entro trenta giorni dalla sua nomina,
deve designare, ai sensi  dell'art.  91,  ultimo  comma,  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, e previo  il
benestare dell'azienda esercente, un sostituto di sua  fiducia  e  di
pari titolo  professionale,  al  quale  affidare  temporaneamente  le
proprie funzioni. 
  2. Fatto salvo il benestare dell'azienda esercente, la  scelta  del
sostituto del direttore di esercizio di un impianto  e'  lasciata  al
responsabile giudizio  del  titolare,  che,  in  relazione  a  quanto
disposto dall'art. 91, primo comma del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 753 del  1980,  risponde  di  tale  scelta  anche  agli
effetti della idoneita' professionale e della capacita' del sostituto
ad espletare  le  funzioni  ed  i  particolari  adempimenti  ad  esso
affidati. 
  3. Il direttore di esercizio da' tempestiva  comunicazione  scritta
della nomina, di cui al precedente primo comma, al  competente  USTIF
che ne prende atto, nonche' ai competenti organi  regionali  per  gli
impianti rientranti nelle attribuzioni di questi ultimi, allegando la
dichiarazione con la quale la persona proposta come sostituto accetta
espressamente l'incarico. 
  4. Salvo casi di forza maggiore, il  passaggio  della  funzione  di
direttore di esercizio dal titolare al sostituto  e  viceversa,  deve
ogni volta essere registrato su apposito libro-giornale,  a  cura  di
chi subentra all'altro, con l'indicazione del giorno e dell'ora.