Art. 5. Metodo di Ottenimento Cultivar di olivo L'Indicazione geografica protetta «Olio di Puglia» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto da olive provenienti delle seguenti cultivar nazionali a prevalente diffusione regionale: Cellina di Nardo', Cima di Bitonto (o Ogliarola Barese, o Ogliarola Garganica), Cima di Melfi, Frantoio, Ogliarola salentina (o Cima di Mola), Coratina, Favolosa (o Fs-17), Leccino, Peranzana, presenti negli oliveti da sole o congiuntamente, in misura non inferiore al 70%. Possono, inoltre, concorrere altre varieta' nazionali, fino ad un massimo del 30%. Caratteristiche di coltivazione Le condizioni pedoclimatiche e di coltivazione caratterizzanti la produzione dell'olio extravergine di oliva a Indicazione Geografica Protetta, di cui all'art. 1, sono atte a conferire alle olive e agli oli, le caratteristiche qualitative tipiche, di cui all'art. 2. La potatura negli impianti di tipo tradizionale (con densita' di impianto massime di n. 150 alberi per ettaro) deve essere effettuata con periodicita' almeno biennale, mentre negli impianti con oltre 150 alberi per ettaro deve essere effettuata con periodicita' annuale. La fertilizzazione, l'irrigazione, la gestione del suolo e la difesa fitosanitaria debbono effettuarsi nel rispetto dei disciplinari di produzione integrata approvati della Regione Puglia. E' d'obbligo la raccolta delle olive direttamente dall'albero, sia essa manuale, agevolata o meccanica, mentre non e' consentita la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva ad indicazione geografica protetta «Olio di Puglia» deve essere effettuata nel periodo compreso tra l'inizio dell'invaiatura (Indice di pigmentazione pari a 2) e il 31 gennaio dell'annata di produzione (Indice di Pigmentazione pari a 5). Il trasporto delle olive deve avvenire in bins/o cassette di plastica, bassi e fenestrati, onde evitare danni al frutto. E' ammesso l'utilizzo di cassoni trainati per brevi tragitti e solo per il trasporto delle olive dal campo al luogo di trasformazione. E' vietato l'uso di sacchi o balle. La produzione massima di olive ad ettaro non potra' essere superiore a 12 tonnellate, mentre la resa massima in olio e' fissata al 20%. Modalita' di stoccaggio delle olive, estrazione e conservazione dell'olio La zona d'estrazione e di confezionamento dell'olio extravergine di oliva ad indicazione geografica protetta «Olio di Puglia» comprende l'intero territorio amministrativo dalla Regione Puglia. Le olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva ad indicazione geografica protetta «Olio di Puglia»di cui all'art. 1 devono essere conservate in frantoio fino alla fase di molitura in recipienti rigidi, areati e in strati sottili e devono essere molite entro e non oltre le 36 ore successive alla raccolta, pertanto lo stazionamento in frantoio non puo' protrarsi oltre tale termine. Prima della molitura le olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva ad indicazione geografica protetta «Olio di Puglia»di cui all'art. 1 devono essere sottoposte a defogliazione. I processi di trasformazione consentiti per la produzione dell'olio extravergine d'oliva di cui all'art. 1 sono esclusivamente di tipo meccanico, dove non si registra alcun trattamento diverso dal lavaggio, dal condizionamento termico delle paste e gramolatura, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. La temperatura massima della pasta di olive in lavorazione consentita in frantoio e' di 27° C. Dopo l'estrazione, l'olio deve essere conservato in recipienti di acciaio inox, perfettamente puliti, ubicati in locali freschi ed asciutti con valori di temperatura compresi tra i 12° C ed i 27°C o in silos refrigerati ed e' consentito l'uso di gas inerte sullo spazio di testa (azoto o argon) per la conservazione ottimale dell'olio extravergine di oliva, al fine di evitare variazioni indesiderate delle caratteristiche chimiche ed organolettiche tipiche del prodotto. Prima del confezionamento l'olio deve essere sottoposto a decantazione naturale, filtrazione, o altro mezzo di tipo fisico idoneo ad allontanare eventuali residui di lavorazione (morchie, acque di vegetazione). Al fine di garantire la qualita' e la reputazione dell'olio extravergine di oliva IGP Olio di Puglia tutte le fasi della produzione, trasformazione e stoccaggio si devono svolgere all'interno della zona delimitata. L'imbottigliamento e il confezionamento deve avvenire entro e non oltre il 30 settembre successivo alla data di molitura nel sito della trasformazione, o in un areale compreso in un raggio massimo 125 km intorno al sito stesso o che sia raggiungibile con tempi di percorrenza non superiori ai 120 minuti, cio' per minimizzare il decadimento delle caratteristiche chimiche ed organolettiche che caratterizzano la tipicita' del prodotto dovuto alle temperature di trasporto che, per lunghi periodi dell'anno, risultano al di fuori dell'intervallo compreso tra i 12° C ed i 27°C . E' importante altresi' che il trasporto avvenga in condizioni controllate (luce, contatto con l'ossigeno e temperatura) tali da limitare i fattori di rischio in grado di alterare la qualita' dell'olio estratto e modificare gli attributi di tipicita' legate alla presenza delle sostanze fenoliche e dei composti volatili responsabili delle caratteristiche descritte all'art. 2.