(Allegato-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
 
                        Metodo di Ottenimento 
 
Cultivar di olivo 
    L'Indicazione geografica protetta «Olio di Puglia»  e'  riservata
all'olio extravergine di oliva ottenuto da  olive  provenienti  delle
seguenti  cultivar  nazionali  a  prevalente  diffusione   regionale:
Cellina di Nardo', Cima di Bitonto (o Ogliarola Barese,  o  Ogliarola
Garganica), Cima di Melfi, Frantoio, Ogliarola salentina (o  Cima  di
Mola), Coratina, Favolosa (o  Fs-17),  Leccino,  Peranzana,  presenti
negli oliveti da sole o congiuntamente, in misura  non  inferiore  al
70%. Possono, inoltre, concorrere altre varieta' nazionali,  fino  ad
un massimo del 30%. 
Caratteristiche di coltivazione 
    Le condizioni pedoclimatiche e di coltivazione caratterizzanti la
produzione dell'olio extravergine di oliva a  Indicazione  Geografica
Protetta, di cui all'art. 1, sono atte a conferire alle olive e  agli
oli, le caratteristiche qualitative tipiche, di cui all'art. 2. 
    La potatura negli impianti di tipo tradizionale (con densita'  di
impianto massime di n. 150 alberi per ettaro) deve essere  effettuata
con periodicita' almeno biennale, mentre negli impianti con oltre 150
alberi per ettaro deve essere effettuata con periodicita' annuale. La
fertilizzazione, l'irrigazione, la gestione del  suolo  e  la  difesa
fitosanitaria debbono effettuarsi nel rispetto  dei  disciplinari  di
produzione integrata approvati della Regione Puglia. 
    E' d'obbligo la raccolta delle  olive  direttamente  dall'albero,
sia essa manuale, agevolata o meccanica, mentre non e' consentita  la
raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e  quella  sulle
reti permanenti. 
    La raccolta  delle  olive  destinate  alla  produzione  dell'olio
extravergine di oliva ad indicazione  geografica  protetta  «Olio  di
Puglia» deve essere effettuata  nel  periodo  compreso  tra  l'inizio
dell'invaiatura (Indice di pigmentazione pari a 2) e  il  31  gennaio
dell'annata di produzione (Indice di Pigmentazione pari a 5). 
    Il trasporto delle olive deve  avvenire  in  bins/o  cassette  di
plastica, bassi e  fenestrati,  onde  evitare  danni  al  frutto.  E'
ammesso l'utilizzo di cassoni trainati per brevi tragitti e solo  per
il trasporto delle olive dal campo al  luogo  di  trasformazione.  E'
vietato l'uso di sacchi o balle. 
    La produzione massima  di  olive  ad  ettaro  non  potra'  essere
superiore a 12 tonnellate, mentre la resa massima in olio e'  fissata
al 20%. 
Modalita' di  stoccaggio  delle  olive,  estrazione  e  conservazione
dell'olio 
    La zona d'estrazione e di confezionamento dell'olio  extravergine
di  oliva  ad  indicazione  geografica  protetta  «Olio  di   Puglia»
comprende l'intero territorio amministrativo dalla Regione Puglia. 
    Le olive destinate  alla  produzione  dell'olio  extravergine  di
oliva ad indicazione  geografica  protetta  «Olio  di  Puglia»di  cui
all'art. 1 devono essere conservate in frantoio  fino  alla  fase  di
molitura in recipienti rigidi, areati e in strati  sottili  e  devono
essere molite entro e non oltre le 36 ore successive  alla  raccolta,
pertanto lo stazionamento in frantoio non puo' protrarsi  oltre  tale
termine. 
    Prima della molitura le olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva ad indicazione  geografica  protetta  «Olio  di
Puglia»di cui all'art. 1 devono essere sottoposte a defogliazione. 
    I  processi  di  trasformazione  consentiti  per  la   produzione
dell'olio extravergine d'oliva di cui all'art. 1 sono  esclusivamente
di tipo meccanico, dove non si registra alcun trattamento diverso dal
lavaggio, dal condizionamento  termico  delle  paste  e  gramolatura,
dalla decantazione, dalla centrifugazione  e  dalla  filtrazione.  La
temperatura massima della pasta di olive in lavorazione consentita in
frantoio e' di 27° C. 
    Dopo l'estrazione, l'olio deve essere conservato in recipienti di
acciaio inox, perfettamente puliti,  ubicati  in  locali  freschi  ed
asciutti con valori di temperatura compresi tra i 12° C ed i  27°C  o
in silos refrigerati ed e'  consentito  l'uso  di  gas  inerte  sullo
spazio di  testa  (azoto  o  argon)  per  la  conservazione  ottimale
dell'olio extravergine  di  oliva,  al  fine  di  evitare  variazioni
indesiderate delle caratteristiche chimiche ed organolettiche tipiche
del prodotto. Prima del confezionamento l'olio deve essere sottoposto
a decantazione naturale, filtrazione, o altro mezzo  di  tipo  fisico
idoneo ad allontanare  eventuali  residui  di  lavorazione  (morchie,
acque di vegetazione). 
    Al fine di garantire  la  qualita'  e  la  reputazione  dell'olio
extravergine di  oliva  IGP  Olio  di  Puglia  tutte  le  fasi  della
produzione,  trasformazione   e   stoccaggio   si   devono   svolgere
all'interno della zona delimitata. 
    L'imbottigliamento e il confezionamento deve avvenire entro e non
oltre il 30 settembre successivo alla data di molitura nel sito della
trasformazione, o in un areale compreso in un raggio massimo  125  km
intorno  al  sito  stesso  o  che  sia  raggiungibile  con  tempi  di
percorrenza non superiori ai 120  minuti,  cio'  per  minimizzare  il
decadimento delle  caratteristiche  chimiche  ed  organolettiche  che
caratterizzano la tipicita' del prodotto dovuto alle  temperature  di
trasporto che, per lunghi periodi dell'anno, risultano  al  di  fuori
dell'intervallo compreso tra i 12°  C  ed  i  27°C  .  E'  importante
altresi' che il trasporto avvenga in  condizioni  controllate  (luce,
contatto con l'ossigeno e temperatura) tali da limitare i fattori  di
rischio in  grado  di  alterare  la  qualita'  dell'olio  estratto  e
modificare gli attributi di  tipicita'  legate  alla  presenza  delle
sostanze  fenoliche  e  dei  composti  volatili  responsabili   delle
caratteristiche descritte all'art. 2.