Art. 2 
 
          Modalita' di prestazione di lavoro straordinario 
 
  1. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario  da  parte
del personale in servizio presso la Struttura commissariale  centrale
e' autorizzato dal Dirigente responsabile del relativo settore, sulla
base  delle  effettive  esigenze  organizzative  e  di  servizio.  La
liquidazione dei relativi compensi e'  effettuata  sulla  base  delle
prestazioni effettivamente svolte,  quali  attestate  dai  rispettivi
dirigenti,  a  valere  sulla  contabilita'  speciale   intestata   al
Commissario  straordinario,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016. 
  2. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario  da  parte
del  personale  in  servizio  presso  gli  uffici  speciali  per   la
ricostruzione e' autorizzato dal direttore di ciascun  ufficio  sulla
base  delle  effettive  esigenze  organizzative  e  di  servizio.  La
liquidazione dei relativi compensi e'  effettuata  sulla  base  delle
prestazioni effettivamente svolte, quali attestate dai direttori  dei
predetti uffici, a valere sulle contabilita'  speciali  intestate  ai
rispettivi Vice Commissari,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  4,  del
decreto-legge n. 189 del 2016. A tal fine, sulla base delle stime  di
spesa degli uffici speciali per la ricostruzione, vengono trasferite,
con apposito provvedimento commissariale, alle predette contabilita',
le necessarie risorse finanziarie.