Art. 2 Modalita' di prestazione di lavoro straordinario 1. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale in servizio presso la Struttura commissariale centrale e' autorizzato dal Dirigente responsabile del relativo settore, sulla base delle effettive esigenze organizzative e di servizio. La liquidazione dei relativi compensi e' effettuata sulla base delle prestazioni effettivamente svolte, quali attestate dai rispettivi dirigenti, a valere sulla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. 2. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e' autorizzato dal direttore di ciascun ufficio sulla base delle effettive esigenze organizzative e di servizio. La liquidazione dei relativi compensi e' effettuata sulla base delle prestazioni effettivamente svolte, quali attestate dai direttori dei predetti uffici, a valere sulle contabilita' speciali intestate ai rispettivi Vice Commissari, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. A tal fine, sulla base delle stime di spesa degli uffici speciali per la ricostruzione, vengono trasferite, con apposito provvedimento commissariale, alle predette contabilita', le necessarie risorse finanziarie.