(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Relazione illustrativa sull'ordinanza relativa  allo  svolgimento  di
  prestazioni straordinarie da parte degli  uffici  speciali  per  la
  ricostruzione (USR) e della struttura  commissariale  centrale  con
  sede a Rieti. 
 
    L' ordinanza in oggetto e' volto a dare attuazione  all'art.  50,
commi 7 e 7-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016. 
    Il comma  7  del  citato  art.  50  prevede  la  possibilita'  di
autorizzare il personale del  Commissario  assegnato  alla  struttura
commissariale centrale e agli Uffici speciali  per  la  ricostruzione
(le 100 unita' di cui  all'art.  50  del  decreto-legge  n.  189),  a
prestare lavoro straordinario fino a 40 ore mensili, oltre  a  quelle
autorizzate dai rispettivi ordinamenti, per gli esercizi 2017 e 2018,
nel rispetto di due limiti: 
      a) quello della disciplina in materia di orario  di  lavoro  di
cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; 
      b) quello delle risorse disponibili. 
    Tale disposizione, ai sensi del comma 7-bis, si applica anche  al
restante personale pubblico assegnato agli  uffici  speciali  per  la
ricostruzione. 
    Va rammentato che la gestione commissariale, ai  sensi  dell'art.
1, comma 4, del decreto-legge sopracitato,  termina  il  31  dicembre
2018. 
    Tale gestione straordinaria demanda agli uffici speciali  per  la
ricostruzione, appositamente costituiti, ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto-legge  citato,  in  ciascuna  delle   regioni   colpite   dal
terremoto, tutta l'attivita' amministrativa e tecnica  connessa  alla
ricostruzione privata e pubblica. 
    In particolare, l'art. 3 citato, commi 3, 4 e 5,  prevede  che  i
predetti uffici: «(3) curano la pianificazione  urbanistica  connessa
alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio  delle  concessioni
di  contributi  e  tutti  gli   altri   adempimenti   relativi   alla
ricostruzione privata. Provvedono altresi'  alla  diretta  attuazione
degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere  pubbliche  e
beni culturali, nonche' alla realizzazione degli interventi di  prima
emergenza di cui all'art. 42, esercitando anche il ruolo di  soggetti
attuatori assegnato alle regioni per tutti gli interventi  ricompresi
nel proprio  territorio  di  competenza  degli  enti  locali;  (4)...
operano come uffici di supporto e gestione operativa a  servizio  dei
comuni anche  per  i  procedimenti  relativi  ai  titoli  abilitativi
edilizi... i comuni, in forma singola o associata, possono  procedere
anche  allo  svolgimento  dell'attivita'  istruttoria   relativa   al
rilascio  dei  titoli  abilitativi  edilizi,  dandone   comunicazione
all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente
e  assicurando  il  necessario  coordinamento  con   l'attivita'   di
quest'ultimo;  (5)   Presso   ciascun   ufficio   speciale   per   la
ricostruzione e' costituito uno  Sportello  unico  per  le  attivita'
produttive (SUAP) unitario per tutti i comuni coinvolti.». 
    A tali uffici e', quindi, rimessa l'attuazione  degli  interventi
disciplinati dalle varie  ordinanze  del  Commissario  straordinario;
pertanto,  su  di  essi  grava  un  carico  di  lavoro  di  rilevante
complessita' e  impegnativo  anche  sotto  il  profilo  quantitativo,
tenuto conto che trattasi di  uffici  di  nuova  costituzione  e  che
l'istruttoria e la conclusione  dei  procedimenti  amministrativi  di
concessione  dei  contributi,  ai  fini  della  realizzazione   degli
interventi di ricostruzione, devono  essere  realizzati  in  modo  da
assicurare la massima tempestivita', e di dare risposte  concrete  in
condizioni ambientali di evidente emergenza. 
    La dotazione  di  personale  di  ogni  ufficio  speciale  per  la
ricostruzione e' determinata dalla  regione  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 1, del decreto-legge n.  189  del  2016  ed  e'  costituita  da
personale in comando proveniente da pubbliche amministrazioni,  parte
del quale rientrante nel contingente di  cento  unita'  appositamente
selezionato dalla Struttura commissariale ai sensi dell'art.  50  del
medesimo decreto legge. 
    Va precisato che  sono  in  corso  di  svolgimento  le  procedure
finalizzate ad assicurare la copertura dell'intera dotazione prevista
dalle regioni con riguardo agli uffici speciali per la  ricostruzione
operanti nel rispettivo ambito territoriale. 
    Presso ogni ufficio speciale per la ricostruzione  opera  inoltre
personale delle societa' Invitalia  s.p.a.  e  Fintecna  s.p.a.,  nei
limiti previsti dai commi 2 e 3 del  sopra  citato  art.  50.  Queste
unita' di personale  non  sono  beneficiarie  delle  misure  previste
dall'ordinanza in oggetto. 
    Per quanto riguarda la struttura commissariale centrale, ad  essa
sono demandate, fra l'altro,  sotto  il  profilo  amministrativo,  le
attivita' connesse  alla  gestione  della  contabilita'  speciale;  i
provvedimenti di trasferimento dei fondi alle  contabilita'  speciali
dei vice commissari per lo svolgimento delle attivita' previste dalle
varie ordinanze e nel rispetto delle  modalita'  da  esse  stabilite;
l'attivita' di controllo relativa alla ricostruzione privata, nonche'
l'attivita' di diretta attuazione  degli  interventi  sul  patrimonio
scolastico. Tale attivita' e' svolta dai due settori operativi in cui
si articola la struttura commissariale centrale ovvero: a) il settore
affari  generali  e  interventi  di  ricostruzione;  b)  il   settore
personale, risorse e contabilita'. 
    Presso la sede operativa della struttura commissariale  centrale,
ubicata nel Comune di Rieti, sono  attualmente  in  servizio  ventuno
unita' di personale  appartenente  a  pubbliche  amministrazioni,  un
dirigente ed alcune unita' del personale di  Invitalia  s.p.a.  e  di
Fintecna s.p.a., reclutate secondo le modalita' previste dal comma 3,
lettera b) e c) dell'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016. 
    In relazione a quanto precede, la previsione  di  prestazioni  di
lavoro straordinario, che  comunque  devono  essere  autorizzate  dai
rispettivi capi degli uffici in relazione alle specifiche esigenze di
servizio, si fonda sulla rilevante  e  complessa  mole  di  attivita'
amministrativa  che  fa  carico   agli   uffici   speciali   per   la
ricostruzione,  sull'entita'  del  personale  in  servizio  e   sulla
necessita' di  assicurare  una  tempestiva  conclusione  di  tutti  i
procedimenti amministrativi e dei connessi  sopralluoghi  tecnici  al
fine di accelerare l'attivita' di ricostruzione. 
    Va ancora precisato che la stima di spesa prevista in  ordinanza,
nella medesima misura  per  il  2017  e  il  2018,  corrisponde  alla
ragionevole previsione che il flusso delle domande  di  contributo  e
delle conseguenti attivita' istruttorie  e  tecniche  demandate  agli
uffici speciali per la ricostruzione dovrebbe raggiungere il  massimo
livello nella seconda meta' dell'esercizio 2017 e nel primo  semestre
2018,  in  coerenza  con  la  scansione  temporale  degli  interventi
prevista in gran parte delle ordinanze adottate.