Allegato Relazione illustrativa sull'ordinanza relativa allo svolgimento di prestazioni straordinarie da parte degli uffici speciali per la ricostruzione (USR) e della struttura commissariale centrale con sede a Rieti. L' ordinanza in oggetto e' volto a dare attuazione all'art. 50, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016. Il comma 7 del citato art. 50 prevede la possibilita' di autorizzare il personale del Commissario assegnato alla struttura commissariale centrale e agli Uffici speciali per la ricostruzione (le 100 unita' di cui all'art. 50 del decreto-legge n. 189), a prestare lavoro straordinario fino a 40 ore mensili, oltre a quelle autorizzate dai rispettivi ordinamenti, per gli esercizi 2017 e 2018, nel rispetto di due limiti: a) quello della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; b) quello delle risorse disponibili. Tale disposizione, ai sensi del comma 7-bis, si applica anche al restante personale pubblico assegnato agli uffici speciali per la ricostruzione. Va rammentato che la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge sopracitato, termina il 31 dicembre 2018. Tale gestione straordinaria demanda agli uffici speciali per la ricostruzione, appositamente costituiti, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato, in ciascuna delle regioni colpite dal terremoto, tutta l'attivita' amministrativa e tecnica connessa alla ricostruzione privata e pubblica. In particolare, l'art. 3 citato, commi 3, 4 e 5, prevede che i predetti uffici: «(3) curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata. Provvedono altresi' alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonche' alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'art. 42, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali; (4)... operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi... i comuni, in forma singola o associata, possono procedere anche allo svolgimento dell'attivita' istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, dandone comunicazione all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attivita' di quest'ultimo; (5) Presso ciascun ufficio speciale per la ricostruzione e' costituito uno Sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) unitario per tutti i comuni coinvolti.». A tali uffici e', quindi, rimessa l'attuazione degli interventi disciplinati dalle varie ordinanze del Commissario straordinario; pertanto, su di essi grava un carico di lavoro di rilevante complessita' e impegnativo anche sotto il profilo quantitativo, tenuto conto che trattasi di uffici di nuova costituzione e che l'istruttoria e la conclusione dei procedimenti amministrativi di concessione dei contributi, ai fini della realizzazione degli interventi di ricostruzione, devono essere realizzati in modo da assicurare la massima tempestivita', e di dare risposte concrete in condizioni ambientali di evidente emergenza. La dotazione di personale di ogni ufficio speciale per la ricostruzione e' determinata dalla regione ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed e' costituita da personale in comando proveniente da pubbliche amministrazioni, parte del quale rientrante nel contingente di cento unita' appositamente selezionato dalla Struttura commissariale ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto legge. Va precisato che sono in corso di svolgimento le procedure finalizzate ad assicurare la copertura dell'intera dotazione prevista dalle regioni con riguardo agli uffici speciali per la ricostruzione operanti nel rispettivo ambito territoriale. Presso ogni ufficio speciale per la ricostruzione opera inoltre personale delle societa' Invitalia s.p.a. e Fintecna s.p.a., nei limiti previsti dai commi 2 e 3 del sopra citato art. 50. Queste unita' di personale non sono beneficiarie delle misure previste dall'ordinanza in oggetto. Per quanto riguarda la struttura commissariale centrale, ad essa sono demandate, fra l'altro, sotto il profilo amministrativo, le attivita' connesse alla gestione della contabilita' speciale; i provvedimenti di trasferimento dei fondi alle contabilita' speciali dei vice commissari per lo svolgimento delle attivita' previste dalle varie ordinanze e nel rispetto delle modalita' da esse stabilite; l'attivita' di controllo relativa alla ricostruzione privata, nonche' l'attivita' di diretta attuazione degli interventi sul patrimonio scolastico. Tale attivita' e' svolta dai due settori operativi in cui si articola la struttura commissariale centrale ovvero: a) il settore affari generali e interventi di ricostruzione; b) il settore personale, risorse e contabilita'. Presso la sede operativa della struttura commissariale centrale, ubicata nel Comune di Rieti, sono attualmente in servizio ventuno unita' di personale appartenente a pubbliche amministrazioni, un dirigente ed alcune unita' del personale di Invitalia s.p.a. e di Fintecna s.p.a., reclutate secondo le modalita' previste dal comma 3, lettera b) e c) dell'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016. In relazione a quanto precede, la previsione di prestazioni di lavoro straordinario, che comunque devono essere autorizzate dai rispettivi capi degli uffici in relazione alle specifiche esigenze di servizio, si fonda sulla rilevante e complessa mole di attivita' amministrativa che fa carico agli uffici speciali per la ricostruzione, sull'entita' del personale in servizio e sulla necessita' di assicurare una tempestiva conclusione di tutti i procedimenti amministrativi e dei connessi sopralluoghi tecnici al fine di accelerare l'attivita' di ricostruzione. Va ancora precisato che la stima di spesa prevista in ordinanza, nella medesima misura per il 2017 e il 2018, corrisponde alla ragionevole previsione che il flusso delle domande di contributo e delle conseguenti attivita' istruttorie e tecniche demandate agli uffici speciali per la ricostruzione dovrebbe raggiungere il massimo livello nella seconda meta' dell'esercizio 2017 e nel primo semestre 2018, in coerenza con la scansione temporale degli interventi prevista in gran parte delle ordinanze adottate.