Art. 5 
 
    Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito 
 
  1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di
trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito e' riconosciuto un
rimborso da parte della Stato  nei  limiti  e  secondo  le  modalita'
previste dall'art. 4, comma 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Il
Comitato regionale per le  comunicazioni  della  Sicilia  provvede  a
porre in essere tutte le attivita', anche istruttorie, finalizzate al
rimborso nel  rispetto  dei  criteri  fissati  dal  citato  comma  5,
informandone l'Autorita'. 
  2. Il rimborso di cui al comma precedente e' erogato per gli  spazi
effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla  emittente
radiofonica e televisiva locale e dal soggetto politico. 
  3. A tal fine, le emittenti radiotelevisive e  radiofoniche  locali
che hanno trasmesso messaggi autogestiti a titolo gratuito inviano al
Comitato  regionale   per   le   comunicazioni   della   Sicilia   la
documentazione  relativa  agli  spazi  effettivamente  utilizzati   e
attestante,  ai  sensi  di  legge  (decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 445/2000), la persona del rappresentante  elettorale  e
del rappresentante legale dell'emittente, potendo utilizzare anche il
modello MAG3/ER, di cui al precedente art. 4, secondo comma.