Art. 10 Criteri di priorita' 1. I progetti ammissibili sono valutati sulla base dei seguenti criteri di priorita': a) il soggetto proponente e' nuovo beneficiario. Per nuovo beneficiario si intende uno dei soggetti indicati all'art. 3, comma 1 che non ha beneficiato del contributo per la misura promozione nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), h), i) e j), il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti; b) il soggetto proponente presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese, come definita nell'avviso predisposto dal Ministero; c) il soggetto proponente richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 50%, come definita nell'avviso predisposto dal Ministero; d) il soggetto proponente produce e commercializza prevalentemente vini di propria produzione. Il concetto di prevalenza e' definito nell'avviso predisposto dal Ministero; e) il soggetto proponente e' un consorzio di tutela, riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238; f) il progetto e' rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo. Per nuovo Paese terzo o mercato del Paese terzo si intendono Paesi o mercati al di fuori dell'Unione europea dove il soggetto proponente, nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018, non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario; g) il progetto riguarda esclusivamente vini a denominazione d'origine protetta e/o ad indicazione geografica protetta; h) il progetto riguarda una particolare tipologia riconosciuta di prodotto o a denominazione d'origine protetta e/o a indicazione geografica protetta, come definita negli avvisi predisposti da ciascuna autorita' competente, coerentemente con quanto previsto dalla strategia nazionale o regionale; i) il progetto e' rivolto ad un mercato emergente, come definito nell'avviso predisposto dal Ministero; j) il progetto presenta in prevalenza azioni di diretto contatto con i destinatari. Il concetto di prevalenza e' definito nell'avviso predisposto dal Ministero. 2. La valutazione dei progetti ammissibili avviene in centesimi. Ad ogni criterio possono essere assegnati da un minimo di 1 ad un massimo di 20 punti, cosi' come definito nell'avviso predisposto dal Ministero. 3. Le regioni, nei propri avvisi, possono quantificare il peso dei singoli criteri di cui al comma 1, attribuendo punteggi diversi da quelli previsti nell'avviso predisposto dal Ministero. I punteggi massimi dei criteri di priorita' di cui alle lettere b), c), d), e), g), h), i) e j) hanno un peso minore o uguale a quello attribuito ai criteri di priorita' di cui alle lettere a) ed f). 4. Ai progetti multiregionali si applicano i punteggi previsti dall'avviso predisposto dal Ministero.