Art. 10 
 
                        Criteri di priorita' 
 
  1. I progetti ammissibili sono valutati  sulla  base  dei  seguenti
criteri di priorita': 
  a)  il  soggetto  proponente  e'  nuovo  beneficiario.  Per   nuovo
beneficiario si intende uno dei soggetti indicati all'art. 3, comma 1
che non ha beneficiato del contributo per la  misura  promozione  nel
corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018. Nel  caso  di
soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a),  b),  c),
d), h), i) e j), il  requisito  deve  essere  posseduto  da  tutti  i
partecipanti; 
  b) il soggetto proponente presenta una forte componente aggregativa
di piccole e/o micro imprese, come definita  nell'avviso  predisposto
dal Ministero; 
  c) il soggetto proponente richiede una percentuale di contribuzione
pubblica inferiore al 50%, come definita nell'avviso predisposto  dal
Ministero; 
  d) il soggetto proponente produce e commercializza  prevalentemente
vini di propria produzione. Il concetto  di  prevalenza  e'  definito
nell'avviso predisposto dal Ministero; 
  e) il soggetto proponente e' un consorzio di  tutela,  riconosciuto
ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238; 
  f) il progetto e' rivolto ad un nuovo Paese  terzo  o  a  un  nuovo
mercato del Paese terzo. Per nuovo Paese terzo o  mercato  del  Paese
terzo si intendono Paesi o mercati al di  fuori  dell'Unione  europea
dove il  soggetto  proponente,  nel  corso  dell'attuale  periodo  di
programmazione 2014-2018, non ha realizzato azioni di promozione  con
il contributo comunitario; 
  g)  il  progetto  riguarda  esclusivamente  vini  a   denominazione
d'origine protetta e/o ad indicazione geografica protetta; 
  h) il progetto riguarda una particolare tipologia  riconosciuta  di
prodotto o a  denominazione  d'origine  protetta  e/o  a  indicazione
geografica  protetta,  come  definita  negli  avvisi  predisposti  da
ciascuna autorita'  competente,  coerentemente  con  quanto  previsto
dalla strategia nazionale o regionale; 
  i) il progetto e' rivolto ad un mercato  emergente,  come  definito
nell'avviso predisposto dal Ministero; 
  j) il progetto presenta in prevalenza azioni  di  diretto  contatto
con i destinatari. Il concetto di prevalenza e' definito  nell'avviso
predisposto dal Ministero. 
  2. La valutazione dei progetti ammissibili avviene in centesimi. Ad
ogni criterio possono essere assegnati  da  un  minimo  di  1  ad  un
massimo di 20 punti, cosi' come definito nell'avviso predisposto  dal
Ministero. 
  3. Le regioni, nei propri avvisi, possono quantificare il peso  dei
singoli criteri di cui al comma 1, attribuendo  punteggi  diversi  da
quelli previsti nell'avviso predisposto  dal  Ministero.  I  punteggi
massimi dei criteri di priorita' di cui alle lettere b), c), d),  e),
g), h), i) e j) hanno un peso minore o uguale a quello attribuito  ai
criteri di priorita' di cui alle lettere a) ed f). 
  4. Ai progetti multiregionali  si  applicano  i  punteggi  previsti
dall'avviso predisposto dal Ministero.