Art. 11 Comitato di valutazione e modalita' di ammissione a contributo 1. E' istituito, presso ciascuna autorita' competente, un comitato di valutazione dei progetti, di seguito comitato. Nell'attivita' di selezione il comitato procede: a) alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi, di cui all'art. 3; b) alla verifica dell'ammissibilita' delle azioni e dei costi, di cui all'art. 6; c) alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilita', di cui all'art. 7; d) alla verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione, di cui all'art. 8; e) all'attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di priorita' di cui all'art. 10. 2. Il comitato, al termine della valutazione, predispone la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo, sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri di cui all'art. 10, ed indica l'importo del progetto e l'importo del contributo ammissibile. 3. I progetti vengono finanziati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base della graduatoria. 4. In caso di parita' di punteggio e' data preferenza al soggetto proponente che ha ottenuto un punteggio superiore per i criteri di priorita' di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) ed f). Le regioni hanno facolta', a parita' di punteggio tra progetti, di individuare ulteriori criteri rispetto a quelli indicati nel presente comma. 5. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare per intero il progetto del soggetto proponente collocato ultimo in graduatoria, quest'ultimo ha facolta', entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria, di accettare o meno di realizzare l'intero progetto. Nel caso in cui il soggetto proponente non accettasse, l'autorita' competente scorre la graduatoria. 6. Con la pubblicazione della graduatoria definitiva, la cui efficacia e' subordinata all'esito dei controlli precontrattuali di cui all'art. 13, comma 2, termina il procedimento amministrativo in capo a ciascuna autorita' competente.