Art. 14 
 
        Variazioni del progetto e modifiche del beneficiario 
 
  1. Nella realizzazione del progetto i beneficiari possono apportare
variazioni: 
    a) pari o inferiori al 20% degli  importi  delle  singole  azioni
previste dal progetto. Tali variazioni non sono comunicate a ciascuna
autorita' competente, ma vengono verificate ex-post da AGEA. Qualora,
dai controlli effettuati ex post, le variazioni  risultino  superiori
al 20%, l'importo in esubero non viene ammesso a  rendiconto,  ed  in
particolare  non  sono  liquidate  le  spese  cronologicamente   piu'
recenti. Sono ammesse le variazioni tra le sub-azioni; 
    b) superiori al 20% degli importi delle singole  azioni  previste
dal  progetto.  Tali  variazioni  sono   presentate,   opportunamente
motivate,  a  ciascuna  autorita'  competente  almeno  quarantacinque
giorni prima della loro realizzazione. Ciascuna autorita' competente,
se del  caso,  le  autorizza  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione
dell'istanza comunicandolo al beneficiario e ad AGEA. Le  spese  sono
ammesse solo dopo l'autorizzazione da  parte  di  ciascuna  autorita'
competente. In caso  di  mancato  riscontro  entro  i  termini  sopra
indicati, l'istanza e' respinta. Le variazioni sono presentate  entro
sessanta giorni dal termine delle  attivita'  previste  dal  progetto
approvato. Le istanze di variante trasmesse dopo  tale  termine  sono
rigettate d'ufficio. Per ciascun progetto sono ammesse,  per  ciascun
anno finanziario comunitario, massimo due varianti superiori al 20%. 
  2. Le variazioni non incrementano ne' riducono, salvo casi di forza
maggiore,  il  costo  totale  del  progetto,  e   sono   migliorative
dell'efficacia del progetto approvato. Eventuali spese aggiuntive che
superino l'importo approvato sono a totale carico del beneficiario. 
  3. Non e' ammessa alcuna variazione  che  riguardi  la  modifica  o
l'eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la
posizione nella  graduatoria,  che  comportino  l'eliminazione  o  la
modifica di un Paese target o  l'eliminazione  di  una  delle  azioni
previste e che comportino l'esclusione di cui all'art. 8. 
  4. Qualora il beneficiario del  contributo  sia  uno  dei  soggetti
proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere h), i)  e  j)  non  e'
ammessa alcuna sostituzione dei beneficiari tranne nei casi di: 
    a) fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di impresa
individuale,  in  caso  di  morte,  interdizione,  inabilitazione   o
fallimento ovvero nei casi previsti  dalla  normativa  antimafia.  In
tale ipotesi e' possibile la sostituzione del  mandatario,  nei  modi
previsti dalla normativa vigente in materia, purche'  il  subentrante
sia in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto e  dagli
avvisi.  Qualora  non  ricorrano  tali  condizioni  AGEA  recede  dal
contratto e ciascuna autorita'  competente  applica  le  disposizioni
previste all'art. 16; 
    b) fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora  si  tratti  di
impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o
fallimento  ovvero  nei  casi  previsti  dalla  normativa  antimafia.
Qualora il mandatario non individui  altro  soggetto  subentrante  in
possesso dei requisiti  richiesti  dal  presente  decreto  e'  tenuto
all'esecuzione, direttamente o per il tramite degli  altri  mandanti,
purche' siano  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  dal  presente
decreto e dagli avvisi. Qualora non ricorrano  tali  condizioni  AGEA
recede dal contratto  e  ciascuna  autorita'  competente  applica  le
disposizioni previste all'art. 16; 
    c) cessione/acquisizione da parte di altri soggetti del  ramo  di
azienda beneficiario del contributo. 
  5. Qualora uno o piu' imprese si ritirino, in  corso  d'opera,  dai
soggetti proponenti di cui agli all'art. 3, comma 1, lettere h), i) e
j) e tali defezioni non inficino il punteggio  ottenuto  in  sede  di
valutazione, il beneficiario prosegue nell'esecuzione  del  contratto
purche' le imprese rimanenti soddisfino da sole i requisiti richiesti
dal presente decreto e dall'avviso. Nel caso in  cui  tali  requisiti
non vengano piu' soddisfatti o le  defezioni  inficino  il  punteggio
ottenuto in sede di valutazione il contratto si risolve  di  diritto.
In tale caso AGEA procede al ritiro dell'eventuale anticipo  concesso
e all'escussione delle garanzie di buona esecuzione prestate.