Art. 2 Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto si intende per: AGEA: l'organismo pagatore; a) aiuto integrativo: quota integrativa di aiuti pubblici non comunitari; b) autorita' competenti: il Ministero, le regioni e le province autonome; c) avviso: l'avviso per la presentazione dei progetti emanato con decreto direttoriale per i progetti nazionali, o con provvedimento regionale per i progetti regionali, che definisce annualmente le modalita' operative e procedurali attuative del presente decreto; d) beneficiari: i soggetti, di cui all'art. 3, comma 1, il cui progetto e' risultato idoneo e ammissibile a contributo al termine dell'istruttoria effettuata da ciascuna autorita' competente e che hanno stipulato il contratto con AGEA; e) contratto-tipo: schema di contratto predisposto da AGEA; f) criteri di priorita': i criteri di valutazione sulla base dei quali il comitato, di cui all'art. 11, attribuiscono i punteggi ai progetti ritenuti ammissibili; g) fondi quota nazionale: la dotazione finanziaria gestita direttamente dal Ministero pari al 30% dei fondi complessivamente assegnati alla misura promozione; h) fondi quota regionale: la dotazione finanziaria, pari al 70% dei fondi complessivamente assegnati alla misura promozione, ripartita fra le regioni sulla base dei criteri di riparto definiti dalla Commissione politiche agricole e recepiti da apposito decreto della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Tale dotazione e' gestita direttamente dalle regioni; i) Ministero: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; j) mercato del Paese terzo: area geografica, definita nell'avviso predisposto dal Ministero, sita nel territorio di uno Stato al di fuori dell'Unione europea; k) Paesi terzi: Paesi singoli o aree geografiche omogenee, definiti nell'avviso predisposto dal Ministero, siti al di fuori dell'Unione europea; l) mercato emergente: Paese terzo, definito nell'avviso predisposto dal Ministero, sito al di fuori dell'Unione europea di particolare interesse per l'esportazione del prodotto oggetto di promozione; m) produttore di vino: l'impresa, singola o associata, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio che abbia ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate; n) progetto: l'insieme della documentazione amministrativa e tecnica prevista dall'avviso; o) programma nazionale di sostegno: l'insieme delle misure attivate dall'Italia e comunicate a Bruxelles, ai sensi dell'art. 39 e seguenti del regolamento (UE) n. 1308/2013; p) regioni: regioni e province autonome; q) regolamento: regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013; r) sede operativa: luogo in cui il soggetto proponente svolge stabilmente una o piu' fasi della produzione e/o trasformazione del prodotto oggetto di promozione, ovvero area della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica qualora i progetti siano presentati dai soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e); s) soggetti proponenti: i soggetti, di cui all'art. 3, comma 1, che presentano il progetto; t) soggetto pubblico: organismo avente personalita' giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalita' giuridica di diritto privato (societa' di capitale pubblico di esclusiva proprieta' pubblica), con esclusione delle amministrazioni governative centrali, regioni, province autonome e comuni.