Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi del presente decreto si intende per: 
  AGEA: l'organismo pagatore; 
  a) aiuto integrativo:  quota  integrativa  di  aiuti  pubblici  non
comunitari; 
  b) autorita' competenti: il Ministero, le  regioni  e  le  province
autonome; 
  c) avviso: l'avviso per la presentazione dei progetti  emanato  con
decreto direttoriale per i progetti nazionali,  o  con  provvedimento
regionale per i progetti  regionali,  che  definisce  annualmente  le
modalita' operative e procedurali attuative del presente decreto; 
  d) beneficiari: i soggetti, di cui all'art.  3,  comma  1,  il  cui
progetto e' risultato idoneo e ammissibile a  contributo  al  termine
dell'istruttoria effettuata da ciascuna autorita'  competente  e  che
hanno stipulato il contratto con AGEA; 
  e) contratto-tipo: schema di contratto predisposto da AGEA; 
  f) criteri di priorita': i criteri di valutazione  sulla  base  dei
quali il comitato, di cui all'art. 11, attribuiscono  i  punteggi  ai
progetti ritenuti ammissibili; 
  g)  fondi  quota  nazionale:  la  dotazione   finanziaria   gestita
direttamente dal Ministero pari al  30%  dei  fondi  complessivamente
assegnati alla misura promozione; 
  h) fondi quota regionale: la dotazione finanziaria, pari al 70% dei
fondi complessivamente assegnati alla  misura  promozione,  ripartita
fra le regioni sulla base  dei  criteri  di  riparto  definiti  dalla
Commissione politiche agricole e recepiti da apposito  decreto  della
Direzione  generale  delle  politiche  internazionali  e  dell'Unione
europea  del  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali. Tale dotazione e' gestita direttamente dalle regioni; 
  i) Ministero:  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
  j) mercato del Paese terzo: area geografica,  definita  nell'avviso
predisposto dal Ministero, sita nel territorio di  uno  Stato  al  di
fuori dell'Unione europea; 
  k) Paesi terzi: Paesi singoli o aree geografiche omogenee, definiti
nell'avviso predisposto dal Ministero, siti al di  fuori  dell'Unione
europea; 
  l) mercato emergente: Paese terzo, definito nell'avviso predisposto
dal Ministero, sito al di fuori dell'Unione  europea  di  particolare
interesse per l'esportazione del prodotto oggetto di promozione; 
  m) produttore di vino: l'impresa, singola o  associata,  in  regola
con la presentazione  delle  dichiarazioni  vitivinicole  nell'ultimo
triennio  che  abbia  ottenuto  i  prodotti   da   promuovere   dalla
trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o
che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad  esse
associate o controllate; 
  n)  progetto:  l'insieme  della  documentazione  amministrativa   e
tecnica prevista dall'avviso; 
  o) programma nazionale di sostegno: l'insieme delle misure attivate
dall'Italia e  comunicate  a  Bruxelles,  ai  sensi  dell'art.  39  e
seguenti del regolamento (UE) n. 1308/2013; 
  p) regioni: regioni e province autonome; 
  q) regolamento: regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013; 
  r) sede operativa: luogo  in  cui  il  soggetto  proponente  svolge
stabilmente una o piu' fasi della produzione e/o  trasformazione  del
prodotto oggetto  di  promozione,  ovvero  area  della  denominazione
d'origine o dell'indicazione  geografica  qualora  i  progetti  siano
presentati dai soggetti  proponenti  di  cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera e); 
  s) soggetti proponenti: i soggetti, di cui all'art. 3, comma 1, che
presentano il progetto; 
  t) soggetto pubblico: organismo avente  personalita'  giuridica  di
diritto pubblico (ente pubblico) o personalita' giuridica di  diritto
privato  (societa'  di  capitale  pubblico  di  esclusiva  proprieta'
pubblica), con esclusione delle amministrazioni governative centrali,
regioni, province autonome e comuni.