Art. 5 Tipologie di progetti e termini di esecuzione 1. I progetti possono essere: a) nazionali. La domanda di contributo e' presentata al Ministero da soggetti proponenti che hanno sede operativa in almeno tre regioni, a valere sui fondi di quota nazionale. Il progetto prevede la promozione delle produzioni delle regioni in cui il soggetto proponente ha le sedi operative; b) regionali. La domanda di contributo e' presentata alla regione in cui il soggetto proponente ha la sede operativa, a valere sui fondi di quota regionale. Il progetto deve prevedere la promozione delle produzioni della regione in cui il soggetto proponente ha presentato la domanda; c) multiregionali. La domanda di contributo e' presentata da soggetti proponenti che hanno sede operativa in almeno due regioni, a valere su fondi di quota regionale e su una riserva dei fondi della quota nazionale pari a 3 milioni di euro. La quota di finanziamento pro capite da parte di Ministero e regioni non supera il 25% dell'importo del progetto presentato. I soggetti proponenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) ed i) del comma 1 dell'art. 3, presentano la domanda di contributo alla regione in cui hanno la sede legale. I soggetti proponenti di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 3 presentano la domanda di contributo alla regione in cui ha sede legale la mandataria. I soggetti proponenti di cui alla lettera j) del comma 1 dell'art. 3 presentano la domanda di contributo alla regione in cui ha sede legale l'organo comune o il soggetto a cui e' stato conferito mandato con rappresentanza. La regione presso la quale sono presentati i progetti multiregionali assume il ruolo di regione capofila. Il progetto prevede la promozione delle produzioni delle regioni in cui il soggetto proponente ha le sedi operative. 2. I progetti hanno durata massima di tre anni. Le regioni, nei propri avvisi, possono stabilire una durata massima inferiore per i progetti regionali e multiregionali. 3. Le attivita' sono effettuate a decorrere dal primo giorno utile dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza successivo al giorno di stipula del contratto. Qualora i beneficiari del contributo non chiedano il pagamento anticipato o lo chiedano in forma parziale, pari al 30% del contributo, le attivita' sono effettuate entro il 30 agosto dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza del contratto. Qualora i beneficiari chiedano il pagamento anticipato pari all'80% del contributo, le attivita' sono effettuate entro il 31 dicembre del primo esercizio finanziario comunitario successivo a quello di pertinenza del contratto. 4. La violazione delle condizioni di cui al comma 3 e' disciplinata nel contratto-tipo.