Art. 5 
 
            Tipologie di progetti e termini di esecuzione 
 
  1. I progetti possono essere: 
  a) nazionali. La domanda di contributo e' presentata  al  Ministero
da soggetti  proponenti  che  hanno  sede  operativa  in  almeno  tre
regioni, a valere sui fondi di quota nazionale. Il  progetto  prevede
la promozione delle produzioni  delle  regioni  in  cui  il  soggetto
proponente ha le sedi operative; 
  b) regionali. La domanda di contributo e' presentata  alla  regione
in cui il soggetto proponente ha la  sede  operativa,  a  valere  sui
fondi di quota regionale. Il progetto deve  prevedere  la  promozione
delle produzioni della regione  in  cui  il  soggetto  proponente  ha
presentato la domanda; 
  c) multiregionali.  La  domanda  di  contributo  e'  presentata  da
soggetti proponenti che hanno sede operativa in almeno due regioni, a
valere su fondi di quota regionale e su una riserva dei  fondi  della
quota nazionale pari a 3 milioni di euro. La quota  di  finanziamento
pro capite da  parte  di  Ministero  e  regioni  non  supera  il  25%
dell'importo del progetto presentato. I soggetti  proponenti  di  cui
alle lettere a), b), c), d), e), f) ed i) del comma  1  dell'art.  3,
presentano la domanda di contributo alla regione in cui hanno la sede
legale. I soggetti proponenti di cui alla  lettera  h)  del  comma  1
dell'art. 3 presentano la domanda di contributo alla regione  in  cui
ha sede legale la mandataria.  I  soggetti  proponenti  di  cui  alla
lettera  j)  del  comma  1  dell'art.  3  presentano  la  domanda  di
contributo alla regione in cui ha sede legale l'organo  comune  o  il
soggetto a cui e' stato  conferito  mandato  con  rappresentanza.  La
regione presso la quale sono  presentati  i  progetti  multiregionali
assume  il  ruolo  di  regione  capofila.  Il  progetto  prevede   la
promozione  delle  produzioni  delle  regioni  in  cui  il   soggetto
proponente ha le sedi operative. 
  2. I progetti hanno durata massima di tre  anni.  Le  regioni,  nei
propri avvisi, possono stabilire una durata massima inferiore  per  i
progetti regionali e multiregionali. 
  3. Le attivita' sono effettuate a decorrere dal primo giorno  utile
dell'esercizio finanziario comunitario di  pertinenza  successivo  al
giorno di stipula del contratto. Qualora i beneficiari del contributo
non chiedano il pagamento anticipato o lo chiedano in forma parziale,
pari al 30% del contributo, le attivita' sono effettuate entro il  30
agosto  dell'esercizio  finanziario  comunitario  di  pertinenza  del
contratto. Qualora i beneficiari  chiedano  il  pagamento  anticipato
pari all'80% del contributo, le attivita' sono effettuate entro il 31
dicembre del primo esercizio  finanziario  comunitario  successivo  a
quello di pertinenza del contratto. 
  4. La violazione delle condizioni di cui al comma 3 e' disciplinata
nel contratto-tipo.