Art. 6 
 
                         Azioni ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili le seguenti azioni da attuare  in  uno  o  piu'
Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi: 
  a)  azioni  in  materia  di  relazioni  pubbliche,   promozione   e
pubblicita', che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti
dell'Unione,  in  particolare  in  termini  di  qualita',   sicurezza
alimentare o ambiente; 
  b)  partecipazione  a  manifestazioni,  fiere  ed  esposizioni   di
importanza internazionale; 
  c) campagne di  informazione,  in  particolare  sui  sistemi  delle
denominazioni di  origine,  delle  indicazioni  geografiche  e  della
produzione biologica vigenti nell'Unione; 
  d) studi per valutare i risultati delle azioni  di  informazione  e
promozione. La spesa per tale azione non supera  il  3%  dell'importo
complessivo del progetto presentato. 
  2. L'avviso predisposto  dal  Ministero  definisce  le  sub  azioni
relative alle lettere a), b) e c) del comma 1 nonche' la tabella  dei
costi di riferimento.