Art. 7 Requisiti di ammissibilita' del progetto 1. Il progetto, per essere ammesso al contributo, deve contenere, pena l'esclusione: a) una descrizione dettagliata degli obiettivi, delle azioni e delle sub-azioni che si intendono realizzare, anche in relazione ai prodotti oggetto di promozione ed ai Paesi terzi e mercati dei Paesi terzi destinatari; b) l'indicazione del/i Paese/i terzo/i e del/i mercato/i del/i Paese/i terzo/i interessato/i, dei prodotti oggetto di promozione e dei soggetti partecipanti al progetto di promozione; c) l'indicazione della durata del progetto ed il cronoprogramma delle azioni e delle sub-azioni; d) il costo complessivo del progetto suddiviso per singole azioni e sub azioni, riferite ad ogni singolo Paese terzo e mercato del Paese terzo target. Non sono riconosciuti costi in misura superiore a quella riportata nella tabella dei costi di riferimento allegata all'avviso; e) la descrizione della metodologia di misurazione dei risultati attesi. 2. Gli obiettivi individuati e l'impatto previsto sono definiti in termini di sviluppo della notorieta' dei prodotti oggetto di promozione e di incremento delle vendite nei mercati target. 3. Il progetto deve essere coerente con le azioni prescelte, con i prodotti oggetto di promozione, con il/i Paese/i terzo/i e il/i mercato/i del/i Paese/i terzo/i in cui le azioni sono svolte, con gli obiettivi individuati sulla base di adeguate analisi di mercato.