Art. 7 
 
              Requisiti di ammissibilita' del progetto 
 
  1. Il progetto, per essere ammesso al contributo,  deve  contenere,
pena l'esclusione: 
  a) una descrizione dettagliata  degli  obiettivi,  delle  azioni  e
delle sub-azioni che si intendono realizzare, anche in  relazione  ai
prodotti oggetto di promozione ed ai Paesi terzi e mercati dei  Paesi
terzi destinatari; 
  b) l'indicazione del/i Paese/i  terzo/i  e  del/i  mercato/i  del/i
Paese/i terzo/i interessato/i, dei prodotti oggetto di  promozione  e
dei soggetti partecipanti al progetto di promozione; 
  c) l'indicazione della durata del  progetto  ed  il  cronoprogramma
delle azioni e delle sub-azioni; 
  d) il costo complessivo del progetto suddiviso per singole azioni e
sub azioni, riferite ad ogni singolo Paese terzo e mercato del  Paese
terzo target. Non sono  riconosciuti  costi  in  misura  superiore  a
quella riportata nella tabella  dei  costi  di  riferimento  allegata
all'avviso; 
  e) la descrizione della metodologia di  misurazione  dei  risultati
attesi. 
  2. Gli obiettivi individuati e l'impatto previsto sono definiti  in
termini  di  sviluppo  della  notorieta'  dei  prodotti  oggetto   di
promozione e di incremento delle vendite nei mercati target. 
  3. Il progetto deve essere coerente con le azioni prescelte, con  i
prodotti oggetto di promozione,  con  il/i  Paese/i  terzo/i  e  il/i
mercato/i del/i Paese/i terzo/i in cui le azioni sono svolte, con gli
obiettivi individuati sulla base di adeguate analisi di mercato.