Art. 8 
 
                         Cause di esclusione 
 
  1. Sono esclusi i soggetti proponenti: 
  a) diversi da quelli elencati all'art. 3, comma 1; 
  b) che non possiedono adeguata disponibilita' dei prodotti  oggetto
di promozione di cui all'art. 3, comma 3; 
  c)  che  non  hanno  accesso  a  sufficienti  capacita'  tecnica  e
finanziaria di cui all'art. 3, comma 4; 
  d) che presentano progetti non conformi alle  disposizioni  di  cui
all'art. 5, comma 1; 
  e) che presentano  progetti  che  non  contengono  quanto  indicato
all'art. 7; 
  f) che  presentano,  in  forma  singola  o  associata,  nell'ambito
dell'esercizio finanziario comunitario di  pertinenza,  richieste  di
contributo, per la misura  «promozione»  dell'OCM  vino,  un  importo
complessivo superiore ad euro tre milioni; 
  g)   che   presentano,   nell'ambito   dell'esercizio   finanziario
comunitario di pertinenza, progetti per  un  importo  complessivo  di
contributo difforme a quanto indicato all'art. 12, commi 6 e 7; 
  h)   che   presentano,   nell'ambito   dell'esercizio   finanziario
comunitario di pertinenza, per la misura «promozione» dell'OCM  vino,
piu' di un progetto per lo stesso Paese o mercato  del  Paese  terzo.
Tale previsione e' valida anche in caso di  progetti  pluriennali  in
corso; 
  i) che presentano progetti che contengono unicamente le  azioni  di
cui alla lettera d), del comma 1 dell'art. 6; 
  j) che presentano progetti per i quali  la  durata  del  contributo
supera i tre anni in un determinato Paese terzo o mercato di un Paese
terzo, salvo proroghe concesse di cui all'art. 12, comma 4. 
  2. I soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma  1,  lettere  a),
b), c), d), h), i) e j), sono esclusi qualora al loro  interno  anche
un solo soggetto partecipante al  progetto  di  promozione  si  trovi
nelle condizioni di cui alle lettere f) ed h).