Art. 2 Con successivo provvedimento sara' definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi dello legislazione vigente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 6 settembre 2017 Il Ministro: Calenda