Art. 4 
 
  1. Sulla base  dell'applicazione  di  una  strategia  precauzionale
volta a proteggere e conservare le risorse e gli ecosistemi marini  e
a  garantire  uno  sfruttamento  sostenibile,  ciascun   peschereccio
individuato  in  virtu'  del  presente  decreto  e'  autorizzato   ad
effettuare l'attivita' di pesca della risorsa di  cui  al  precedente
art. 1 per un quantitativo giornaliero non superiore a 300 Kg. 
  2. Il prodotto pescato da ciascuna imbarcazione nei limiti  di  cui
al precedente comma 1, deve essere sbarcato presso i punti di  sbarco
identificati dai Consorzi di Monfalcone e Venezia ai sensi  dell'art.
2, lettera d) del decreto ministeriale 27 dicembre 2016.