Art. 6 
 
  Le  informazioni  ed  i  dati  scientifici  acquisiti   nell'ambito
dell'attivita' di pesca autorizzata ai sensi  del  presente  decreto,
verranno comunicati alla Commissione  europea  -  Direzione  generale
degli affari marittimi e della pesca, attraverso la redazione  di  un
compiuto Piano di gestione per la richiesta di deroga al  divieto  di
utilizzo delle draghe idrauliche entro le 0,3 miglia  nautiche  dalla
costa, cosi' come previsto dal paragrafo 2 del citato art. 13 del Reg
(CE) n. 1967/2006,  esclusivamente  per  consentire  la  pesca  della
risorsa vongola. 
  Il presente decreto, pubblicato mediante affissione  presso  l'albo
della Capitaneria di porto di  Monfalcone,  Venezia  e  Chioggia,  e'
divulgato attraverso il sito internet del Ministero  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna  ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 settembre 2017 
 
                                       Il direttore generale: Rigillo