Art. 7. Designazione e presentazione 1. Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino. 2. E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3. 3. Facendo riferimento art. 4 reg. del. UE n. 665 del 2014 e' consentito l'utilizzo del termine «prodotto di montagna» in etichetta nei territori che ne hanno i requisiti. 4. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa situate nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda. 5. Il nome della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta. 6. I recipienti in cui e' confezionato l'olio extra vergine di oliva «Aprutino Pescarese» ai fini dell'immissione al consumo possono essere tutti quelli consentiti dalla normativa vigente. 7. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto.