Art. 26. Centri di produzione della danza 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo ai centri di produzione della danza che svolgono attivita' di produzione e di ospitalita' presso almeno una sala di minimo novantanove posti gestita direttamente in esclusiva, con riferimento alle attivita' di danza, e munita delle prescritte autorizzazioni, che, nell'anno: a) effettuino un minimo di ottocento giornate lavorative complessive, come definite all'Allegato D; b) effettuino un minimo di quaranta rappresentazioni prodotte in non meno di tre regioni oltre quella in cui il soggetto ha sede legale, incluse le coproduzioni come prese in considerazione ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del presente decreto; c) ospitino un minimo di trenta rappresentazioni, prodotte da organismi professionali diversi dal richiedente. Il venti per cento del totale delle rappresentazioni ospitate, cosi' come definite alla lettera c) del presente articolo, puo' essere effettuato anche presso altre sale dotate di agibilita', in collaborazione con altri organismi del territorio comunale, metropolitano o nelle aree provinciali confinanti. 2. Per la concessione del contributo di cui al comma 1, sono prese in considerazione anche piu' rappresentazioni effettuate nella stessa giornata. Esclusivamente con riferimento alle rappresentazioni prodotte, sono considerate, per un massimo del dieci per cento dell'intera attivita' svolta, le rappresentazioni ad ingresso gratuito sostenute finanziariamente da regioni o enti locali e retribuite in maniera certificata e munite di idonea attestazione. 3. Ai fini del raggiungimento dei minimi di attivita', sono riconosciute le rappresentazioni prodotte svolte all'estero entro il limite del quaranta per cento del totale dell'attivita' svolta. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni certificabili come tali sulla base del contratto con l'organismo ospitante e/o delle relative distinte di incasso.